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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01557/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività difensiva prestata in favore di un fallimento nell'ambito di un giudizio tributario. L'istanza era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado perché la parte assistita non risultava formalmente ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L'avvocato aveva quindi proposto opposizione ex art. 702-bis c.p.c. contro il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze; il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile l'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002 e, quanto alle spese, aveva posto il carico esclusivamente sul Ministero della Giustizia. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 185, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo di non essere il soggetto passivamente legittimato nel giudizio di impugnazione sulla liquidazione, poiché nel processo tributario l'onere economico dei pagamenti grava sul Ministero dell'Economia e delle Finanze, che emette le aperture di credito. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserito conflitto di interessi e per mancanza di autorizzazione dell'Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo che l'Avvocatura dello Stato non necessiti di uno specifico mandato autorizzatorio per rappresentare e difendere l'amministrazione in singoli giudizi e che, nel caso concreto, non vi fosse un conflitto di interessi tale da impedire il ricorso. Nel merito ha accolto il ricorso: ha affermato che, nei giudizi di impugnazione relativi all'accesso al patrocinio a spese dello Stato e alla relativa liquidazione, il legittimato passivo va individuato nell'amministrazione che sopporta in concreto l'onere finanziario derivante dall'ammissione al beneficio. Poiché l'art. 185 del d.P.R. n. 115 del 2002 attribuisce, per il processo tributario, tale onere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Tribunale aveva errato nel considerare legittimato passivo il Ministero della Giustizia solo perché l'assistito era un fallimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito con cui è stata proposta l'opposizione avverso il provvedimento sulla liquidazione del compenso

  • art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato dal giudice di merito quale base per l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato del fallimento, ove il giudice delegato attesti l'indisponibilità di denaro per le spese

  • art. 185 d.P.R. n. 115 del 2002

    individua le amministrazioni competenti alle aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti; nel processo tributario indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze come amministrazione onerata e quindi legittimata passiva

  • art. 12 l. n. 103 del 1979

    evocato dal controricorrente per sostenere la necessità di una determinazione ministeriale nei casi di conflitto di interessi; la Corte nega che ciò fosse necessario nel caso concreto

  • artt. 1 e 45 r.d. n. 1611 del 1933

    richiamati per affermare che l'Avvocatura dello Stato può validamente rappresentare e difendere le amministrazioni senza uno specifico mandato o autorizzazione nel singolo giudizio

  • art. 185, comma 1, del t.u. spese di giustizia

    norma invocata dal ricorrente per individuare la legittimazione passiva nell'amministrazione che sostiene l'onere economico nel processo tributario

Massime di principio

  • Nei giudizi di impugnazione concernenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione del relativo compenso, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione titolare del rapporto debitorio e non, in via astratta, all'amministrazione che è parte del diverso processo in cui il patrocinio è stato prestato.
  • Il criterio decisivo per individuare il soggetto passivamente legittimato è l'effettivo onere finanziario derivante dal beneficio, come delineato dalla disciplina delle aperture di credito e del rimborso dei pagamenti prevista dall'art. 185 del d.P.R. n. 115 del 2002.
  • Nel processo tributario, ai fini della ripartizione dell'onere economico del patrocinio a spese dello Stato, il soggetto tenuto al pagamento è il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  • L'Avvocatura dello Stato non necessita, per la validità dello jus postulandi nei singoli giudizi, di uno specifico mandato o di una preventiva autorizzazione dell'amministrazione rappresentata; eventuali dissensi interni restano sul piano del rapporto organizzativo interno e non incidono sulla validità dell'atto processuale.
  • Per escludere l'inammissibilità del ricorso per conflitto di interessi occorre un effettivo conflitto attuale e non una mera divergenza sugli effetti economici della decisione tra amministrazioni coinvolte nello stesso tema processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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