Cassazione Penale, Sentenza n. 42277/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/09/2021 e del decreto di correzione del 25/10/2021 con cui il GIP aveva dichiarato l'estinzione del reato e ridotto della metà la sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) relativa al decreto penale di condanna n.213/20, in quanto era stato completato positivamente il lavoro di pubblica utilità previsto per l'art.186 c.d.s. Il ricorrente denunciava: (1) la illegittimità dell'utilizzo dell'art.130 c.p.p. per correggere il dispositivo, contestando che si fosse operata una modificazione sostanziale inaudita altera parte (percependosi effetti negativi di trascrizione al casellario giudiziale); (2) la violazione costituzionale del comma 7 dell'art.28 DPR 313/2002 perché non escluderebbe la comunicazione al casellario nel caso di estinzione ai sensi dell'art.186, comma 9-bis c.d.s., diversamente da quanto previsto per l'art.131-bis cod.pen.; (3) che la riduzione della sanzione amministrativa accessoria non produceva effetti favorevoli essendo la sospensione già stata eseguita dal Prefetto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia formale alla impugnazione depositata il 13/10/2022 dal difensore con procura speciale, sottoscritta anche dall'interessato. La Corte ha richiamato che la rinuncia è atto formale, personale, irrevocabile e recettizio che determina l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. d) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa (il ricorso era stato proposto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.179/2020 che aveva già affrontato la questione del casellario), al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende. Nel corso del procedimento il Procuratore Generale aveva ritenuto manifestamente infondato il primo motivo (correzione ai sensi dell'art.130 c.p.p. per errore materiale) e aveva osservato che la questione sulla omissione della iscrizione nel casellario era già stata risolta dalla Corte Costituzionale (sent. n.179/20), con conseguente automatica non iscrizione in virtù della declaratoria di estinzione; dal dossier risultava inoltre che la sospensione amministrativa della patente era già stata eseguita, riducendo l'effetto pratico del dimezzamento della sanzione.
Norme richiamate
Uso legittimo per correggere un errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza (eliminazione della dicitura errata), non essendo necessaria una diversa forma di impugnazione quando si tratta di mero vizio formale.
Prevede l'estinzione del reato a seguito del completamento positivo del lavoro di pubblica utilità; la declaratoria di estinzione comporta l'effetto di non dover riportare la condanna nel certificato del casellario per le ipotesi contemplate dalla giurisprudenza costituzionale.
Contestato dal ricorrente per non prevedere la esclusione della comunicazione al casellario nei casi di estinzione ai sensi dell'art.186 c.d.s.; la Corte Costituzionale (sent. n.179/20) ha invece dichiarato in parte l'illegittimità costituzionale della normativa del casellario nella parte in cui non esclude l'iscrizione per le estinzioni conseguenti al lavoro di pubblica utilità.
Richiamato dal ricorrente per analogia: il ricorrente sosteneva che, come per alcune ipotesi previste dall'art.131-bis, anche l'estinzione per lavoro di pubblica utilità dovrebbe evitare la comunicazione al casellario; la Corte ha invece fatto riferimento alla giurisprudenza costituzionale che ha già stabilito i limiti della disciplina del casellario.
Oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza n.179/20 nella parte in cui non prevedeva l'omissione delle iscrizioni relative a condanne per reati ex art.186 estinte per lavoro di pubblica utilità; la pronuncia costituzionale ha inciso sull'interpretazione e resa superflua la doglianza relativa all'obbligo di specifica statuizione giudiziale per la non iscrizione.
art. 25 T.U. casellario giudiziale
Richiamato in relazione alla sentenza costituzionale che ha esteso la tutela anche al certificato penale richiesto dall'interessato per i reati ex art.186 estinti per lavori di pubblica utilità.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma richiamata per affermare che la rinuncia all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso davanti alla Corte di cassazione.
decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122
Intervento di revisione della disciplina del casellario richiamato nel contesto delle modifiche normative che non hanno comunque evitato la pronuncia di illegittimità costituzionale sulla disciplina antecedente e su taluni profili ancora contestati.
Sentenza Corte Costituzionale n.179/2020
Dichiarata la illegittimità costituzionale di parti della disciplina del casellario (art.24 e art.25 T.U.) nella parte in cui non prevedevano che le iscrizioni relative a condanne per reati ex art.186 C.d.S. estinte per lavoro di pubblica utilità fossero omesse dal certificato chiesto dall'interessato; tale pronuncia ha reso in gran parte irrilevante la doglianza del ricorrente sulla comunicazione al casellario.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale nel dispositivo di un provvedimento (ad es. eliminazione di una dicitura palesemente errata) può essere effettuata ai sensi dell'art.130 c.p.p. senza necessità di impugnazioni se si tratta di mero errore formale e non di una modificazione sostanziale del giudicato.
- Quando la legge o la giurisprudenza costituzionale dispongono che un reato è estinto per il positivo svolgimento di lavoro di pubblica utilità (art.186, comma 9-bis C.d.S.), la relativa iscrizione nel casellario giudiziale non deve apparire nel certificato richiesto dall'interessato; la Corte Costituzionale ha già chiarito tale principio (sent. n.179/20), rendendo superfluo chiedere una statuizione aggiuntiva sul punto.
- La rinuncia all'impugnazione è atto formale, personale e irrevocabile che determina l'inammissibilità del ricorso e può comportare condanna alle spese e sanzioni qualora risulti una colpa nella proposizione dell'impugnazione (es. dopo pronuncia che rende la doglianza manifestamente infondata).
- L'efficacia concreta delle misure di natura meramente "premiale" (come il dimezzamento di una sanzione amministrativa accessoria) può essere limitata se l'effetto amministrativo (esecuzione della sospensione della patente da parte del Prefetto) è già intervenuto; in tali casi l'interesse pratico del ricorrente può risultare ridotto.
- Le pronunce costituzionali che incidono sulla disciplina del casellario hanno effetto diretto sull'operatività delle comunicazioni e delle iscrizioni, pertanto prima di proporre impugnazioni è opportuno verificare la giurisprudenza costituzionale più recente per evitare azioni ritenute manifestamente infondate.
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