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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21522/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario il preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a due avvisi di accertamento per le annualità 2009 e 2010 divenuti definitivi per mancata impugnazione. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo invalida la notifica degli avvisi presupposti perché eseguita ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 anziché ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sul presupposto che si trattasse di irreperibilità relativa e non assoluta del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sussistenza dell'irreperibilità assoluta e che la relata di notifica, attestante l'irreperibilità presso l'unico domicilio fiscale risultante, avesse fede privilegiata; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse rilevato il giudicato esterno formatosi sulla correttezza delle notifiche o delle comunicazioni relative agli accertamenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto inammissibile e comunque infondato: ha osservato che, per utilizzare la procedura notificatoria semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, il notificatore deve svolgere e attestare ricerche idonee a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune del domicilio fiscale; nella specie il ricorso non riportava in modo specifico le relate nella parte essenziale, sicché non era possibile verificare quali ricerche fossero state svolte, e comunque la CTR aveva accertato in fatto che il contribuente risiedeva effettivamente all'indirizzo indicato. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché, nella sostanza, introduceva un vizio di omessa pronuncia senza una corretta deduzione ex art. 360, n. 4, c.p.c.; inoltre ha rilevato la mancata autosufficienza del motivo rispetto all'asserito giudicato esterno e, comunque, ha osservato che le decisioni invocate erano pronunce di rito per tardività, idonee solo a giudicato formale e non sostanziale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il resistente è rimasto intimato e non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Per la notifica degli atti impositivi può operarsi la procedura semplificata solo in caso di irreperibilità assoluta del contribuente, da verificare con ricerche adeguate e da risultare dalla relata.

  • art. 140 c.p.c.

    È la disciplina da applicare quando ricorra una situazione di irreperibilità relativa, non assoluta.

  • art. 330, comma 3, c.p.c.

    La notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello deve avvenire nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 291 c.p.c.

    In caso di nullità della notificazione, la rinnovazione può essere disposta; tuttavia, se il ricorso è prima facie infondato o inammissibile, la rinnovazione può essere evitata per ragioni di economia processuale.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato nel quadro della gestione del contraddittorio e della valutazione di superfluità di ulteriori attività processuali quando l'impugnazione appaia manifestamente infondata o inammissibile.

  • art. 175 c.p.c.

    Il giudice deve dirigere il processo in modo da evitarne inutili dilazioni e formalità superflue.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato a sostegno del potere-dovere di evitare attività processuali non necessarie alla sollecita definizione del giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha valutato i motivi di ricorso formalmente prospettati come violazione di legge, ma li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia va dedotta come nullità della decisione; non è sufficiente un motivo costruito come mera violazione di legge o censura della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La valutazione in fatto della CTR sulla residenza effettiva del contribuente non era sindacabile nei limiti del vizio di motivazione non ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia richiede un chiaro riferimento alla mancata decisione su domanda o eccezione ritualmente proposta.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale opera solo per le pronunce di merito, non per le pronunce di rito.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per il concetto di giudicato, ma la Corte ha precisato che le decisioni di inammissibilità per tardività producono solo giudicato formale.

Massime di principio

  • Nella notificazione degli atti impositivi, la scelta tra la disciplina speciale dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e quella dell'art. 140 c.p.c. dipende dalla distinzione tra irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa del contribuente: la prima richiede ricerche effettive e specificamente attestabili nel verbale di notifica.
  • La relata di notifica deve consentire di comprendere le ricerche concretamente svolte; una formula meramente conclusiva non è sufficiente a dimostrare l'adempimento degli oneri preliminari richiesti per la notifica semplificata.
  • In cassazione il motivo che deduce un giudicato esterno deve essere autosufficiente: va riprodotto il contenuto essenziale della decisione invocata e va chiarito se si denuncia omessa pronuncia oppure violazione del giudicato.
  • Le pronunce che definiscono un giudizio per ragioni di rito, come l'inammissibilità per tardività, producono solo giudicato formale e non impediscono, in linea di principio, la riproposizione della pretesa in altro giudizio.
  • Quando il ricorso appare prima facie inammissibile o infondato, il giudice di legittimità può evitare attività processuali superflue, come la rinnovazione della notificazione o l'integrazione del contraddittorio, per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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