Cassazione Civile, Ordinanza n. 30927/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte dell'agenzia assicurativa, della copertura per un veicolo nel periodo 12 ottobre 2013-12 aprile 2014 e dal mancato rilascio del certificato e del tagliando assicurativo. La società sosteneva di aver estinto il premio assicurativo mediante intervento di un terzo: il difensore antistatario della stessa aveva rinunciato all'antistatarietà, chiesto il pagamento alla compagnia/agenzia e destinato la somma di sua spettanza al pagamento di una rata del premio, con asserita compensazione legale. In sede di merito le domande erano state rigettate sul presupposto che, in mancanza di una formale cessione del credito dal difensore alla società, quest'ultima non fosse diventata creditrice dell'agenzia e non potesse quindi opporre in compensazione un credito altrui. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 1180 e 1260 c.c., sostenendo che il pagamento da parte del terzo sarebbe stato valido anche contro la volontà del creditore, che l'accettazione del terzo pagamento avrebbe estinto l'obbligazione di pagamento del premio e che, comunque, la rinuncia all'antistatarietà avrebbe comportato il trasferimento del credito in capo alla società, con conseguente diritto alla copertura assicurativa e alla certificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non individuava correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e, quanto alla dedotta violazione di legge, non indicava specificamente le affermazioni in diritto contenute nella decisione di merito asseritamente contrastanti con gli artt. 1180 e 1260 c.c. In particolare, il Tribunale aveva escluso in fatto e in diritto che vi fosse stata una formale cessione del credito, per cui la società non era legittimata a far valere in compensazione un credito non proprio. Conseguentemente la Cassazione ha confermato la regolazione delle spese a carico della ricorrente e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorrente lo invocava per sostenere che l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo anche contro la volontà del creditore se questi non ha interesse alla prestazione personale; la Corte non affronta nel merito la portata della norma perché reputa il motivo inammissibile e comunque non coglie la ratio della decisione di merito.
la ricorrente lo richiamava per affermare che la rinuncia all'antistatarietà avrebbe determinato una cessione del credito; la Corte osserva che il Tribunale aveva invece escluso la sussistenza di una formale cessione del credito.
art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.
il motivo per violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente in contrasto con la norma o con l'interpretazione consolidata.
art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato dalla ricorrente in combinazione con il vizio di violazione di legge, ma la Corte non ravvisa un valido profilo di nullità processuale.
art. 366, 1° comma, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso deve essere specifico e deve consentire alla Corte di verificare il fondamento della dedotta violazione; la mancanza di specifica critica della ratio decidendi rende il motivo inammissibile.
indica il rito camerale con cui è stata trattata la causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge è inammissibile se non individua in modo specifico la regula iuris applicata dal giudice di merito e le affermazioni di diritto poste in contrasto con la norma invocata.
- La censura non può limitarsi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa lettura della vicenda, ma deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
- Se il giudice di merito esclude l'esistenza di una formale cessione del credito, non può ritenersi legittimato ad agire o a opporre in compensazione il credito un soggetto che non ne sia titolare.
- Il pagamento effettuato dal terzo rileva ai fini dell'estinzione dell'obbligazione solo nei limiti in cui sia coerente con il titolo e con la legittimazione del soggetto che pretende di avvalersene; la questione, in sede di legittimità, deve essere dedotta confrontandosi con l'effettiva motivazione della decisione impugnata.
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