Cassazione Penale, Sentenza n. 38482/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d'appello di Firenze (e dal Tribunale di Livorno) per il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) concernenti la società "Immobiliare Nicole s.r.l.", con condotta protratta dal 18/10/2010 al 27/09/2013. In cassazione il ricorrente ha articolato tre censure: 1) erroneo calcolo dei termini di prescrizione, sostenendo che l'aumento della pena massima introdotto dal d.l. n. 124/2019 non poteva essere fatto valere retroattivamente; 2) insufficienza della prova circa la distruzione/occultamento e il dolo specifico, prospettando il perimento accidentale della documentazione a seguito di incendio in Romania e richiamando omessi adempimenti del commercialista/condotta colposa; 3) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione nonostante l'assenza di precedenti e la collaborazione in fase investigativa.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi: 1) sul punto della prescrizione, la Corte ha applicato correttamente l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 (entrato in vigore il 17/9/2011) che eleva i termini di prescrizione per i delitti da artt. 2 a 10, portandoli, per la fattispecie, a dieci anni: essendo la condotta protratta fino al 27/9/2013 e la sentenza pronunciata l'8/3/2022, non risultava prescrizione; 2) quanto al merito, la Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto attendibile l'accertamento che le scritture erano state detenute dall'imputato e che la versione difensiva del perimento per incendio era inidonea e contraddittoria (mancata indicazione di quando/come furono trasferite in Romania, assenza di copia informatizzata, temporalità rispetto all'invito della GdF, denuncia che non menziona la società, ecc.), nonché sufficiente la valutazione del dolo in relazione alla mancata dichiarazione 2010 e alla finalità evasiva; 3) la negazione delle attenuanti generiche e della non menzione è risultata legittima in ragione della gravità della condotta, della durata e dell'assenza di elementi positivi di segno conforme ai criteri di legge. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie; la condotta è punita quando impedisce la ricostruzione dell'imponibile e quindi favorisce l'evasione fiscale.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000
"[i] termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"
Aumenta i termini di prescrizione per i delitti fiscali da artt. 2 a 10; applicata ai fatti avvenuti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (17/9/2011), ha determinato il termine prescrizionale utilizzato dalla Corte (dieci anni per la fattispecie qui esaminata).
art. 2 cod. pen. (divieto di retroattività, quarto comma)
Principio invocato dalla difesa per contrastare l'applicazione di modifiche peggiorative; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché la disciplina della prescrizione si applica ai fatti successivi all'entrata in vigore della norma che la modifica.
art. 39, comma 1, lett. n), d.l. n. 124/2019
Riferimento difensivo all'aumento della pena massima; la Corte ha respinto la tesi sulla retroattività sfavorevole perché la definizione del termine prescrizionale è stata ricostruita sulla base delle norme applicabili ai fatti nel periodo considerato (art. 17, 1-bis).
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; dopo la riforma non è più sufficiente la mera incensuratezza per ottenere la diminuente: il giudice deve riscontrare elementi positivi di personalità e comportamento.
Criteri per la concessione del beneficio della non menzione; la valutazione deve attenersi ai criteri di cui a questo articolo senza utilizzo di elementi estranei.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme sulle ragioni di impugnazione in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure previste da tali lettere manifestamente infondate.
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione nei reati fiscali deve tenere conto delle modifiche normative in vigore alla data di entrata in vigore ed ai fatti commessi: l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000 ha portato all'elevazione dei termini per i delitti da artt. 2 a 10 per i fatti successivi al 17/9/2011.
- La mera allegazione di un perimento fortuito (es. incendio) non basta: occorre documentare in modo chiaro il trasferimento della documentazione all'estero, la titolarità del luogo di custodia, la temporalità e la corrispondenza degli eventi, nonché l'esistenza di copie o di altra documentazione che corrobori la versione difensiva.
- La mancanza di dichiarazioni fiscali e la contemporanea 'scomparsa' della documentazione contabile, specie se rilevante per il calcolo dell'imponibile, possono fondare un'inferenza legittima del dolo finalizzato all'evasione fiscale.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis non è più sufficiente l'assenza di precedenti penali per ottenere le attenuanti generiche: il giudice richiede elementi positivi e congrui di comportamento personale e collaborazione effettiva.
- Per la richiesta del beneficio della non menzione la valutazione deve fare esclusivo riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; informazioni e documenti estranei a tali criteri non possono essere decisivi.
- In cassazione le censure devono essere fondate e dimostrare vizi di diritto o motivazione: rilievi meramente assertivi o generici sono frequentemente dichiarati manifestamente infondati e comportano, talvolta, condanne alle spese e somme a titolo di ammenda.
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