Cassazione Penale, Sentenza n. 38478/2024 del 21/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per manifesta illogicità e difetto di motivazione: il ricorrente ha censurato le motivazioni del Tribunale del riesame che confermava la custodia in carcere, sostenendo che le intercettazioni richiamate fossero equivoche e non idonee a dimostrare, con la gravità indiziaria richiesta, che nell'abitazione di IOSSA si svolgesse l'attività di preparazione dello stupefacente. Denuncia quindi che le conversazioni erano ambigue e non decisivi i riferimenti alla localizzazione dell'abitazione (richiamo alla registrazione 2283 del 6/05/2022).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici e privi di critica specifica alle argomentazioni del giudice del merito; ha confermato la coerenza della motivazione del giudice distrettuale, che aveva fondato la gravità indiziaria su intercettazioni telematiche e ambientali (compresi riferimenti al citofono, scala, piano e alla rubrica telefonica del co-indagato DI DATO) da cui emergeva l'uso dell'abitazione di IOSSA per stoccaggio, preparazione e confezionamento della droga e la sua partecipazione continuativa all'associazione. La Corte ha dunque escluso il vizio denunciato, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla cassa delle ammende, e ha disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.; la decisione non ha comportato la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen., comma 4 (menzione riferita)
doppia presunzione relativa di cui all'art.275 comma 4 cod.proc.pen.
La Corte richiama la presunzione relativa collegata alle esigenze cautelari: la stabilità dell'apporto del soggetto all'associazione e la disponibilità di un luogo dedicato (abitazione) possono integrare gli elementi utili a ritenere sussistente la gravità indiziaria.
art. 94 disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.
articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.
Norma procedurale che obbliga la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà, per l'adempimento delle comunicazioni previste dal comma 1-bis.
Massime di principio
- In tema di impugnazione delle misure cautelari personali in cassazione, è ammessa soltanto la censura per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione: critiche di fatto o diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- La Corte di legittimità svolge un controllo di logicità 'interno' sul provvedimento impugnato; non può riformare la valutazione probatoria del giudice di merito salvo che emerga manifesta illogicità o irragionevolezza.
- Intercettazioni anche criptiche possono assumere valore indiziario grave se, nel loro complesso e in modo sistematico, emergono riferimenti convergenti su ruoli, attività e luoghi (es. riferimenti a strumenti, dosi, accessi, citofono, scala) che consentono di ricostruire l'attività criminale.
- La messa a disposizione stabile di un'abitazione per stoccaggio e preparazione di stupefacente e la partecipazione continuativa alle attività di confezionamento costituiscono elementi rilevanti per configurare la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per giustificare esigenze cautelari.
- Un ricorso generico, non confrontato punto per punto con le argomentazioni del giudice di merito e privo di specifiche critiche logico-normative, è destinato all'inammissibilità.
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