Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38477/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP: il PIRULLI era indagato per acquisto e partecipazione ad associazione per delitto finalizzata al traffico di stupefacenti (rifornimenti costanti da organizzazione con base a Scafati) e contestate aggravanti (associazione armata / agevolazione di tipo mafioso). Il ricorrente ha sollevato quattro censure: 1) insufficiente motivazione e carenza di gravità indiziaria rispetto all'ipotesi associativa; 2) mancanza di elementi per le aggravanti (consapevolezza del carattere armato/collegamento camorristico); 3) violazione per presunto ne bis in idem e duplicazione tra capi (episodio 31/05/2022 già giudicato); 4) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari (tenendo conto della detenzione già subita e del decorso temporale).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria sulla base di captazioni e elementi istruttori che dimostrano rifornimenti ripetuti e collegamento con i vertici dell'organizzazione, configurando il ruolo del PIRULLI quale acquirente stabile e compartecipe del programma criminoso. Ha affermato che le aggravanti contestate non incidono sul rigetto in questa fase cautelare, perché anche una diversa qualificazione non escluderebbe la sussistenza dei presupposti cautelari. Sul ne bis in idem, la Corte ha osservato che il fatto già giudicato è stato valutato solo come elemento indiziario della reiterazione e non come duplicazione del disvalore penale. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la valutazione della concretezza e dell'attualità (pericolo di recidiva) operata dal giudice del riesame, richiamando la presunzione prevista dall'art.275 comma 3 c.p.p. e la giurisprudenza interpretativa; ha condannato il ricorrente alle spese processuali e disposto la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'eventuale esecuzione.

Norme richiamate

  • art.275 comma 3 cod.proc.pen.

    Rilevata la "doppia presunzione" relativa che opera nella valutazione della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse vinta dalla difesa e ha giustificato la previsione di un'alta probabilità di reiterazione.

  • art.274 cod.proc.pen.

    Richiamato nei profili relativi ai presupposti per le misure cautelari (con esclusione che la sola attualità sia sinonimo di concretezza): il Tribunale ha valutato separatamente concretezza e attualità delle esigenze cautelari.

  • art.416 bis-1 cod.pen. (e art.416 bis cod.pen.)

    Contestata la qualificazione con circostanze aggravanti (associazione armata / collegamento mafioso); la Corte ha ritenuto che la qualificazione non fosse decisiva nella fase cautelare perché anche senza le aggravanti resterebbero validi i presupposti per la custodia.

  • d.P.R. n.309/1990 art.74

    Richiamato in relazione alla fattispecie di traffico di stupefacenti e alle aggravanti previste dal testo unico sugli stupefacenti; la Corte ha osservato che l'esito della qualificazione non muterebbe la sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art.73 d.P.R. 309/1990

    Citato nella giurisprudenza di riferimento per la distinzione tra reati previsti dallo stesso testo unico e per il concetto che non è necessario che ogni condotta sia posta in nome e per conto dell'associazione, purché rientri nel programma criminoso.

  • art.273 e art.280 cod.proc.pen.

    Richiamati come norme procedurali rilevanti per l'adozione della misura cautelare (art.273 sulle esigenze cautelari; art.280 sulla misura sostitutiva), con riferimento al fatto che anche in assenza delle aggravanti sussisterebbero le condizioni per la custodia.

  • legge n.47/2015

    Citata in relazione al novum interpretativo sull'art.274 c.p.p. (lett. c) relativo all'autonomia tra giudizio di concretezza e attualità delle esigenze cautelari).

  • art.94 disp. att. cod.proc.pen.

    Richiamato per l'obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando dalla decisione non consegue la rimessione in libertà.

Massime di principio

  • La partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può essere ricostruita anche per il ruolo del "fornitore" o dell'"acquirente" stabile: continuità, regolarità dei rifornimenti e consapevolezza del contesto organizzato sono indici forti di compartecipazione.
  • In fase cautelare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (concretezza e attualità) vanno motivate distintamente; la presenza di rifornimenti reiterati e collegamenti organici con i vertici è elemento prognostico rilevante per il pericolo di recidiva.
  • La qualificazione aggravata (es. associazione armata o agevolazione mafiosa) può essere rilevante ma non è necessariamente decisiva ai fini della custodia cautelare: anche una qualificazione meno grave può comunque giustificare la misura se sussistono gli altri presupposti.
  • Il fatto già giudicato o la detenzione precedente non impediscono che lo stesso episodio sia utilizzato come elemento per valutare la reiterazione e la sussistenza delle esigenze cautelari, purché non si configuri duplicazione formale del disvalore penale.
  • Il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato: la Corte verifica la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del giudice di merito, ma non sostituisce la valutazione dei fatti o procede a nuova valutazione probatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.