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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38479/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame; il ricorrente contestava: a) la mancanza di gravità indiziaria rispetto all'associazione criminale (art.416-bis) e l'asserita occasionalità del suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti; b) la genericità e la scarsa attendibilità delle captazioni che avrebbero comprovato la sua partecipazione ai reati 'droga parlata' (capo 29); c) la errata qualificazione della condotta di cui al capo 10 come tentata estorsione pluriaggravata anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata, posto che l'azione era finalizzata a recuperare una somma illecitamente sottratta; d) l'inadeguatezza e sproporzione della misura della custodia cautelare in carcere alla luce della presumibile assenza di esigenze cautelari attuali e concrete.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la decisione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria circa la partecipazione all'associazione criminale e l'esistenza di esigenze cautelari (con riferimento sia alla concretezza sia all'attualità del pericolo di reiterazione). Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come tentata estorsione pluriaggravata, escludendo la requalificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art.416-bis c.p.

    Il giudice ha ritenuto che fossero prospettate aggravanti di tipo associativo e 'metodo mafioso' in relazione alle modalità intimidatorie e al contesto organizzativo, giustificando la qualificazione di associazione criminosa con elementi che richiamano l'aggravazione prevista dall'art.416-bis.

  • art.275, comma 3, c.p.p.

    Il Tribunale ha richiamato la presunzione relativa prevista dall'art.275 comma 3 nella valutazione delle esigenze cautelari: la presunzione non è stata ritenuta vinta dalla difesa e ha inciso sul giudizio circa la necessità della misura, con analisi motivata della probabilità di reiterazione.

  • art.274 c.p.p., lett. c) e legge n.47/2015

    La Corte ha applicato i criteri di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari declinando i concetti di 'concretezza' e 'attualità' delle esigenze cautelari come separati e autonomi: la legge n.47/2015 ha inciso sull'interpretazione della lettera c) dell'art.274, richiedendo valutazioni concrete e prognostiche sulla pericolosità e sulle occasioni prossime al reato.

  • art.629 c.p. e art.610 c.p.

    La Corte ha richiamato la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni/violenza privata: laddove la condotta minacciosa è finalizzata a procurare un ingiusto profitto, si configura estorsione (art.629), non mera violenza privata (art.610). Nel caso concreto l'azione era diretta a ottenere la restituzione di una somma di provenienza illecita e dunque rilevante come 'ingrusto profitto'.

  • art.94 disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-ter)

    La sentenza dispone la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario della copia della decisione ai fini di quanto previsto dalle norme sulla detenzione, essendo la decisione priva di esito liberatorio per il ricorrente.

Massime di principio

  • La Cassazione non rifa' i fatti: può solo valutare la logicità e la correttezza giuridica della motivazione del giudice di merito; i rilievi meramente probatori o alternative valutazioni dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Intercettazioni (telefoniche, ambientali, telematiche) con contenuto univoco e coerente possono costituire elemento decisivo per la gravità indiziaria, specie se inserite in un quadro investigativo più ampio.
  • La partecipazione associativa non richiede contributi esclusivamente continuativi o esclusivi: contributi operativi, di intermediazione o finanziamento finalizzati a realizzare il programma criminoso possono integrare l'adesione all'associazione.
  • La diversità di interessi o contrasti interni tra associati (anche eventi conflittuali successivi) non esclude necessariamente l'esistenza del vincolo associativo se le attività si sono effettivamente inserite nel perseguimento del fine comune.
  • La differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si misura in base alla finalità della condotta: se la minaccia è diretta a conseguire un 'ingiusto profitto' (anche per recuperare somme illecite), la fattispecie è configurabile come estorsione.
  • Nell'applicare la custodia cautelare la valutazione deve considerare separatamente 'concretezza' (capacità e modalità di delinquere) e 'attualità' (esistenza di occasioni prossime): non è necessario dimostrare un'occasione imminente, ma una prognosi fondata su elementi concreti circa la probabilità di reiterazione.

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