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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38476/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato la misura cautelare in rapporto a ipotesi di concorso nella detenzione e cessione continuata di sostanze stupefacenti (art.74 D.P.R. 309/90) e partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente contestava: a) la gravità indiziaria, sostenendo la sporadicità degli episodi a lui ascritti e l'assenza di stabile radicazione nell'associazione; b) la mancata o insufficiente valutazione di elementi favorevoli (attività lavorativa dipendente e buona biografia) che avrebbero dovuto escludere l'attualità delle esigenze cautelari o giustificare una misura meno afflittiva

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e privi di confronto specifico con la motivazione del giudice del riesame. Ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali e riprese video che delineavano il ruolo stabile e funzionale del D'ANTUONO nell'organizzazione (autista, uomo di fiducia, riscossione crediti, contatti con clienti). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del riesame sulla concretezza e sull'attualità del pericolo di recidiva, richiamando la doppia presunzione dell'art. 275 c.p.p. e la giurisprudenza che richiede una valutazione prognostica fondata su elementi concreti; ha altresì escluso che l'attività lavorativa dichiarata fosse idonea a superare la presunzione e a rendere la misura cautelare sproporzionata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; è disposta trasmissione della decisione al direttore dell'istituto di detenzione ai sensi dell'art.94 disp. att./coord./trans. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 74

    Distinzione tra chi promuove/organizza/dirige (pena più severa) e chi partecipa all'associazione; la partecipazione si configura quando vi è un contributo volontario e concreto che faciliti l'attività criminale, non la mera disponibilità o condivisione di intenti

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Richiamata la "doppia presunzione" relativa alla gravità indiziaria per reati in materia di stupefacenti; la presunzione può essere valorizzata dal giudice ma può essere contrastata solo da elementi concreti idonei a far venir meno l'attualità delle esigenze cautelari

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 4

    Rilevato nella decisione nei limiti in cui disciplina il regime probatorio e valutativo del giudice delle misure; la Corte sottolinea i limiti della sindacabilità in sede di legittimità

  • Codice di procedura penale, art. 274, lett. c) (modificato dalla legge n.47/2015)

    Distinzione tra 'concretezza' e 'attualità' delle esigenze cautelari: concretezza riferita alla capacità a delinquere, attualità alle occasioni prossime di reato; entrambe vanno valutate separatamente

  • Disp. att./coord./trans. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà, per gli adempimenti relativi alla permanenza del detenuto

Massime di principio

  • Il giudizio di gravità indiziaria sul riesame deve essere motivato con riferimento agli elementi acquisiti (intercettazioni, riprese, riscontri) e la Cassazione controlla la logicità e la completezza della motivazione, non riesamina i fatti.
  • La partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso o a delinquere per stupefacenti richiede un contributo volontario e funzionale: attività ripetute, ruoli esecutivi (trasporto, riscossione, contatti con clienti) rafforzano la qualificazione associativa.
  • La valutazione delle esigenze cautelari distingue 'concretezza' (capacità a delinquere) e 'attualità' (probabilità prossima di reiterazione); entrambe vanno considerate separatamente e su basi prognostiche concrete.
  • Elementi favorevoli come un'attività lavorativa o buona biografia possono contrastare la presunzione di pericolosità, ma devono essere valutati nel concreto e non automaticamente sovrastano elementi indiziari solidi e ripetuti.
  • In sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari è necessario dedurre violazioni di norme specifiche o manifesti vizi di logica/motivazione; censure di merito sulla ricostruzione fattuale sono inammissibili se non ancorate a precise questioni di diritto o illogicità manifeste.

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