Sentenza del 26/04/2024 n. 11183 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha chiesto la revocazione della sentenza della Cassazione n. 33580/2018 per errore di fatto: la Corte aveva ritenuto non provata la definizione agevolata della cartella relativa all'anno d'imposta 2004 e l'integrale pagamento delle somme. In realtà, nel fascicolo del precedente giudizio, depositati l'8 novembre 2018 ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e previamente notificati alle altre parti, erano presenti la comunicazione di ammissione alla procedura, cinque bollettini di pagamento e una e-mail del 29 ottobre 2018 attestante il pagamento integrale, perfezionato il 30 settembre 2018. Il contribuente ha inoltre contestato la condanna alle spese in favore di Equitalia, che non aveva svolto attività difensiva, chiedendo la revoca delle statuizioni e la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione, rilevando che la precedente sentenza aveva supposto, per una svista percettiva, l'inesistenza di documenti effettivamente presenti in atti; il fatto era decisivo e non costituiva un punto controverso già giudicato. Ha quindi revocato la sentenza n. 33580/2018 e, nella fase rescissoria, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo stata perfezionata la definizione agevolata per il 2004 e risultando già sgravata la cartella per il 2003. Ha revocato anche le statuizioni sulle spese e sul doppio contributo unificato e ha compensato le spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato.
La revocazione di una decisione della Cassazione è ammessa quando ricorre un errore percettivo decisivo, verificabile dagli atti, e il fatto erroneamente percepito non era già oggetto di una pronuncia su un punto controverso.
Nel caso di specie è, dunque, ravvisabile proprio tale errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa e ricorre la condizione prevista nell'ultimo capoverso del n.4 dell'art. 395 cod. proc. civ., a mente del quale il fatto non deve costituire un punto controverso sul quale il giudice ebbe a pronunciarsi.
L'errore revocatorio sussiste se la decisione si fonda sulla falsa percezione di un fatto che gli atti dimostrano in modo incontestabile, purché quel fatto non fosse già stato oggetto di decisione come punto controverso.
La Corte considera utilizzabili i documenti depositati nel precedente giudizio di Cassazione ai sensi di questa disposizione e previamente notificati alle altre parti; tali documenti dimostravano l'ammissione alla definizione agevolata e il pagamento integrale.
Art. 6, comma 3, D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016
Pertanto, previo accoglimento della domanda di revocazione, nella fase rescissoria, verificata la regolare sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 comma 3, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio in quanto la ricorrente ha aderito per il 2004 alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 e la cessata materia del contendere.
Quando ricorrono i presupposti della definizione agevolata e il contribuente ha integralmente pagato quanto dovuto, la controversia relativa alle somme definite non deve proseguire nel merito: va dichiarata l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente (in tal senso, Cass. 23/06/2021, n. 17915), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato (Cass. 7/04/2023, n. 9535), in ogni caso pronunciando la cessazione della materia del contendere ove risulti il pagamento integrale di quanto dovuto.
L'adesione alla definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio secondo la posizione processuale del debitore: per rinuncia se è ricorrente, oppure per estinzione prevista dalla legge se è resistente o intimato; se il pagamento è integrale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In conseguenza della dichiarata estinzione, vanno altresì revocate le statuizioni relative alle spese di lite e al pagamento del doppio contributo unificato, poiché le spese dell'intero giudizio vanno compensate e l'adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 7/12/2018, n. 31732).
In questo caso, l'estinzione conseguente all'adesione alla definizione agevolata esclude i presupposti per applicare il raddoppio del contributo unificato; la Corte ha inoltre revocato le precedenti statuizioni sulle spese e disposto la loro compensazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è possibile quando il giudice abbia ignorato o travisato l'esistenza di un documento decisivo già presente nel fascicolo, purché non abbia già deciso quel fatto come punto controverso.
- Chi invoca la definizione agevolata deve poter dimostrare sia l'ammissione alla procedura sia il pagamento integrale delle somme dovute; la documentazione tempestivamente acquisita agli atti può essere decisiva per ottenere l'estinzione della controversia.
- Se la definizione agevolata è perfezionata con il pagamento integrale, la causa non va decisa nel merito per le somme definite: si dichiara l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
- L'adesione alla definizione agevolata può comportare la revoca delle statuizioni accessorie incompatibili con l'estinzione, compresa la condanna al doppio contributo unificato nei casi indicati dalla decisione.
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