Sentenza del 26/04/2024 n. 309 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
SUCCESSIONI E DONAZIONI - imposta di donazione - superamento franchigia - donazioni indirette - non concorrono
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione per imposta di donazione includendo nel coacervo la somma di denaro versata dal padre per l'acquisto di un immobile, facendo così concorrere tale importo all'erosione della franchigia spettante alla beneficiaria. La contribuente impugnava l'avviso chiedendone l'annullamento, sostenendo che si trattava di liberalità indirette escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 4‑bis, del D.Lgs. n. 346/1990 e che, pertanto, tali liberalità non potevano incidere sulla franchigia.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Genova accolse il ricorso annullando l'avviso di liquidazione; l'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto. La Corte ha confermato che le liberalità indirette collegate all'atto di trasferimento immobiliare, escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 4‑bis, non possono essere considerate nel coacervo ai fini della franchigia: la loro non imponibilità deriva da una norma di esclusione specifica e non dall'applicazione di una franchigia. Pertanto l'avviso di liquidazione è stato integralmente annullato e spese a carico dell'Ufficio.
Norme richiamate
art. 1, comma 4‑bis, D.Lgs. n. 346/1990 (TUS imposte sui redditi / disciplina successoria)
Stabilisce l'irrilevanza ai fini del tributo delle liberalità indirette collegate ad atti di trasferimento immobiliare (quando sussiste il collegamento e l'atto è soggetto a imposta proporzionale di registro o IVA), ossia tali liberalità sono espressamente escluse dall'imposizione e non possono concorrere al coacervo.
art. 57, D.Lgs. n. 346/1990
Norma sul coacervo/determinazione della base imponibile; la Corte osserva che la mancata menzione esplicita delle donazioni indirette in questo articolo non implica l'intento del legislatore di ricomprenderle nel coacervo quando sono già escluse ex art. 1, comma 4‑bis.
art. 17‑bis, D.Lgs. n. 546/1992
Norma procedurale richiamata in relazione all'istanza di reclamo amministrativo proposta dalla contribuente prima o con il ricorso giudiziale; utilizzata qui come riferimento sulle modalità di impugnazione degli atti impositivi.
Massime di principio
- Le liberalità indirette collegate a un atto di trasferimento immobiliare, quando escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 4‑bis, non possono essere poi considerate per ridurre la franchigia spettante al medesimo beneficiario: l'esclusione è di natura sostanziale e non è subordinata all'applicazione della franchigia.
- La mancata esclusione espressa in altre disposizioni (es. art. 57) non può essere interpretata come volontà di ricomprendere nel coacervo liberalità già espressamente escluse da norma speciale.
- Per qualificare una liberalità come 'indiretta' ed esclusa occorre dimostrare il collegamento concreto tra la liberalità e l'atto di trasferimento immobiliare e l'alternatività dell'imposta (registro o IVA) sull'atto medesimo.
- Non è logicamente coerente affermare che una fattispecie non è soggetta a tassazione e poi recuperarla indirettamente computandola nel coacervo per erodere franchigie: gli uffici devono rispettare l'esclusione normativa sostanziale.
- In casi analoghi il contribuente può mettere in evidenza la rilevanza testuale e teleologica dell'art. 1, comma 4‑bis per ottenere l'annullamento di avvisi di liquidazione che inglobano liberalità indirette nel coacervo.
- Sul piano processuale, è utile esperire reclamo tributario e, se necessario, ricorso giudiziale; le spese seguono la soccombenza come nella prassi ordinaria.
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