Sentenza del 26/04/2024 n. 1604 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento per il 2014: ripresa a tassazione di € 8.988 contabilizzati come "compensi agli amministratori" (costi non documentati), € 41.332 + IVA indicati come "acquisti materie prime e sussidiarie" ritenuti non inerenti per genericità delle fatture, € 5.413 contabilizzati come "perdite su crediti" non documentati, € 6.500 relativi a fitti di fondi rustici considerati non documentati/non inerenti; oltre a maggior volume d'affari ai fini IVA con recupero imposta. La società ha impugnato contestando: 1) nullità per decadenza del potere accertativo; 2) nullità per mancato contraddittorio endoprocedimentale e mancata redazione del PVC; 3) infondatezza delle riprese in termini di merito. In primo grado la CTP di Bari ha respinto il ricorso; in appello la società ha reiterato i motivi di nullità (contraddittorio e decadenza).
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il giudice d'appello ha ritenuto infondati i motivi: (i) il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo per tributi armonizzati; per tributi non armonizzati (es. IRPEF) non opera l'obbligo generale del contraddittorio preventivo; (ii) pur trattandosi in parte di IVA (tributo armonizzato), la mancata attivazione del contraddittorio non invalida automaticamente l'avviso se il contribuente non dimostra che, se il contraddittorio fosse stato esperito, avrebbe fornito elementi seri e pertinenti idonei a modificare l'esito. In concreto la società non ha fornito documenti probatori necessari (documenti di trasporto, contratto con la cooperativa, documentazione finanziaria sui pagamenti, prova di incasso secondo regime IVA per cassa). (iii) Non essendovi stato alcun accesso/ispezione/verifica presso la sede, non è stato redatto alcun PVC e quindi non opera il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12, comma 7 della L.212/2000. (iv) La notifica dell'avviso è risultata effettuata con spedizione postale in data 18.12.2018 e, ai sensi dell'art.60, comma 6, DPR 600/1973, per il calcolo dei termini di decadenza rileva la data di spedizione; quindi non sussiste decadenza. Sono state condannate le spese di lite a carico della società per € 5.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
a pena di illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", l'osservanza di un termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al soggetto nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni"
Il termine dilatorio di 60 giorni e l'obbligo di PVC operano solo se l'avviso di accertamento deriva da accesso/ispezione/verifica presso i locali del contribuente; se l'accertamento si basa su documentazione acquisita senza accesso, il PVC e il termine non sono necessari.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 6
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto
Per il computo dei termini di decadenza del potere accertativo rileva la data in cui l'ufficio ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica (data di spedizione postale), non la data di effettiva conoscenza da parte del contribuente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52
La normativa IVA distingue le attività di accesso/'ispezione' (per le quali si applicano regole sul PVC) dalle rettifiche e dagli accertamenti; non tutti gli accertamenti IVA richiedono la redazione di PVC.
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio trova applicazione principalmente per tributi armonizzati; per tributi non armonizzati (es. IRPEF) non sussiste il medesimo obbligo generale.
- La mancata attivazione del contraddittorio, anche per tributi armonizzati, non determina automaticamente l'annullamento dell'avviso: il contribuente deve dimostrare che l'eventuale contraddittorio avrebbe potuto influire sull'esito fornendo elementi concreti e pertinenti.
- Il termine dilatorio di 60 giorni e l'obbligo di redigere il PVC operano solo se l'accertamento deriva da accesso/ispezione/verifica presso i locali del contribuente; in assenza di tali attività l'Ufficio non è vincolato da quel termine.
- La notifica effettuata tramite servizio postale si considera perfezionata alla data di spedizione ai fini del calcolo dei termini di decadenza: per verificare la decadenza conta la data di spedizione dell'atto da parte dell'amministrazione.
- In sede amministrativa preventiva (contraddittorio) il contribuente deve anticipare e produrre documentazione probatoria rilevante (contratti, documenti di trasporto, documentazione bancaria) se intende impedire o ridurre un'accertamento; la mancata produzione in giudizio riduce le chance di successo.
- Non riproporre in appello i motivi di merito sollevati in primo grado può essere interpretato come rinuncia a tali argomentazioni.
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