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Sentenza

Sentenza del 26/04/2024 n. 11171 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento per l’anno 2007, relativi a maggiori imposte Ires e Iva imputate alla società e ai redditi di partecipazione attribuiti ai soci. La Guardia di Finanza aveva contestato l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse da Fox's Agency di H.H., Edelweiss Srl e F.X. Group Srl. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna e la conferma della decisione da parte della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, società e soci presentarono ricorso per cassazione con otto motivi: i primi sette denunciavano, sotto diversi profili, motivazione apparente e mancato esame delle prove sull’effettività delle prestazioni e delle operazioni contestate; alcuni lamentavano anche violazione delle norme sull’accertamento, sulla deducibilità dei costi e sull’onere della prova. L’ottavo censurava la motivazione della CTR perché riferita soltanto alla società, benché fossero ricorrenti anche i soci. I ricorrenti chiesero poi l’estinzione del giudizio dopo aver aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 e assunto l’impegno a rinunciare al ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito gli otto motivi. Ha rilevato che la documentazione non consentiva di verificare il perfezionamento della definizione agevolata per gli atti in causa, ma che i ricorrenti avevano comunque rinunciato al ricorso e che l’Amministrazione finanziaria aveva accettato la rinuncia. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Non ha disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., né ha applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002: l’estinzione per rinuncia non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso. La sentenza non decide quindi se le fatture fossero effettivamente riferite a operazioni inesistenti e non modifica, nel merito, l’esito sfavorevole ottenuto dai contribuenti nei gradi precedenti.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito

    La documentazione prodotta non consente di riscontrare il perfezionamento della procedura in ordine agli atti impositivi oggetto del presente giudizio.

    La disciplina è richiamata quale base della definizione agevolata richiesta dai ricorrenti e del loro impegno a rinunciare al ricorso. La Corte non accerta che la procedura si sia perfezionata per gli atti oggetto del giudizio.

  • Art. 391, terzo comma, c.p.c.

    Non occorre provvedere in materia di spese di lite, ai sensi del disposto di cui all'art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.

    In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese di lite secondo la disposizione richiamata.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatola e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione.

    L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia: la previsione riguarda il ricorrente non vittorioso in ipotesi diverse, come rigetto o inammissibilità, e va interpretata restrittivamente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, può determinare l’estinzione del giudizio senza che la Cassazione esamini i motivi: l’estinzione non costituisce una decisione di merito sulla fondatezza delle contestazioni.
  • La sola richiesta di definizione agevolata e la relativa documentazione non bastano a dimostrare che la procedura si sia perfezionata; in questo caso, tuttavia, l’estinzione è stata dichiarata in ragione della rinuncia al ricorso accettata dalla resistente.
  • L’estinzione per rinuncia non comporta automaticamente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso respinto o dichiarato inammissibile; le spese possono inoltre non essere regolate secondo la disposizione applicata dalla Corte.

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