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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22971/2025 del 09/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, proposta da una associazione regionale di farmacisti e da una titolare di farmacia, di condanna dell’ente sanitario alla restituzione di somme trattenute in applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. a), del D.L. n. 39/2009, convertito in L. n. 77/2009. I ricorrenti sostenevano che la trattenuta fosse stata calcolata in modo errato e che spettasse la ripetizione dell’indebito. In primo grado il Tribunale di Brescia aveva respinto la domanda ritenendo corretta la base di calcolo della trattenuta; in appello la Corte territoriale aveva invece ritenuto errata tale interpretazione della norma, ma aveva ugualmente negato il rimborso per difetto di prova, affermando che i ricorrenti non avevano dimostrato l’avvenuto pagamento e la mancanza di causa giustificatrice della trattenuta, escludendo anche la consulenza tecnica d’ufficio perché esplorativa. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 115 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il quantum e l’esistenza del credito erano pacifici e coperti da giudicato interno/non contestazione; 2) violazione degli artt. 345 e 702-quater c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe deciso su eccezioni nuove asseritamente introdotte dall’ente in appello; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato la documentazione prodotta sui dati di dispensazione e sulle somme trattenute. L’ente resistente proponeva controricorso e ricorso incidentale, lamentando a sua volta vizi processuali relativi alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, alla compensazione delle spese, e alla legittimazione/capacità processuale di Federfarma e della sua rappresentante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non rispettava il requisito di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. e, comunque, mirava in realtà a contestare l’apprezzamento di merito del giudice sulla non contestazione dei fatti; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sulla qualificazione della domanda come ripetizione di indebito e sulla conseguente necessità, per gli attori, di provare i fatti costitutivi della pretesa, sicché le deduzioni svolte in appello dall’ente costituivano mere difese e non eccezioni nuove; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a sollecitare un riesame del merito e della valutazione delle prove, non essendo dedotto un vero omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., perché tardivo rispetto al termine di impugnazione. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti principali alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per il solo ricorso principale, non per l’incidentale tardivo inefficace.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, lett. a), D.L. n. 39/2009

    norma posta a base della trattenuta oggetto di contestazione; la sentenza d’appello ne ha ritenuto errata l’interpretazione seguita dal primo giudice, ma la Cassazione non è entrata nel merito perché ha dichiarato inammissibile il ricorso principale.

  • L. n. 77/2009

    norma di conversione del D.L. n. 39/2009 richiamata per la disciplina della trattenuta.

  • art. 702-bis c.p.c.

    rito sommario utilizzato per introdurre la domanda di ripetizione.

  • art. 702-quater c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare il divieto di nova in appello.

  • art. 103 c.p.c.

    richiamato dalla Corte d’appello per qualificare la domanda congiunta come ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio.

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato in relazione alla rappresentanza processuale della mandataria delle farmacie associate.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che l’apprezzamento della non contestazione è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mera violazione di legge, salvo anomalia motivazionale.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al giudicato interno sul quantum e sull’esistenza del credito.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’efficacia del giudicato.

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte afferma che le deduzioni dell’ente in appello erano mere difese e non eccezioni nuove vietate dal divieto di nova.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla compensazione delle spese.

  • art. 334 c.p.c.

    base della declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale tardivo.

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte richiama il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso, in particolare con riguardo alla trascrizione essenziale degli atti rilevanti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non riporta in modo specifico i passaggi essenziali degli atti e documenti su cui si fonda.

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato in tema di requisiti del controricorso e delle contestazioni di inammissibilità.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai requisiti dell’appello e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di appello incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 381 c.p.c.

    non citato nel testo fornito; omesso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, non del ricorso incidentale tardivo inefficace.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la valutazione della non contestazione dei fatti compiuta dal giudice di merito è inammissibile se, sotto la veste della violazione dell’art. 115 c.p.c., mira in realtà a ottenere un riesame del fatto e delle prove.
  • Quando la domanda è qualificata come ripetizione di indebito, l’attore deve provare i fatti costitutivi della pretesa, e la mera contestazione della controparte circa la mancanza di prova non integra di per sé una nuova eccezione vietata in appello.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: se si fonda su atti o documenti del processo, deve riprodurne in modo essenziale il contenuto rilevante; altrimenti è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o inadeguatezza della valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre il termine di impugnazione perde efficacia ex art. 334 c.p.c. quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
  • La non contestazione produce effetto di relevatio ab onere probandi solo nei limiti in cui il giudice di merito ne accerti in fatto la sussistenza; tale accertamento è censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali radicali o apparenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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