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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11819/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società creditrice per il pagamento di canoni di sublocazione di un immobile, rimasti insoluti a partire dall’agosto 2017. Il credito era stato azionato nei confronti di alcuni soci illimitatamente responsabili di una società di persone che, nel corso del rapporto, si era trasformata in società di capitali. Gli opponenti avevano sostenuto di non essere più tenuti per i debiti anteriori alla trasformazione; il Tribunale aveva revocato il decreto ma li aveva comunque condannati al pagamento del residuo. La Corte d’appello aveva invece accolto l’appello dei soci, rigettando la domanda della creditrice, ritenendo applicabile l’art. 2500-quinquies c.c. e presumendo il consenso del creditore alla liberazione dei soci in ragione della conoscenza della trasformazione desunta, tra l’altro, dall’intestazione delle fatture alla società trasformata. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 36 l. 392/1978 per mancata applicazione analogica alla trasformazione societaria; (2) vizio motivazionale e omesso esame, in via subordinata, sulla medesima questione; (3) violazione dell’art. 2500-quinquies c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto liberati i soci sulla base di un consenso tacito desunto da comportamenti concludenti e dalla mera conoscenza della trasformazione, senza la formale comunicazione richiesta dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, escludendo che l’art. 36 l. 392/1978 sia applicabile alla trasformazione di una società di persone in società di capitali, perché tale norma presuppone una cessione del contratto tra soggetti distinti, mentre la trasformazione è una vicenda evolutiva del medesimo soggetto. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, ai fini della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per obbligazioni anteriori alla trasformazione, l’art. 2500-quinquies c.c. richiede una formale comunicazione della deliberazione di trasformazione ai creditori, sicché il consenso non può presumersi in difetto di tale comunicazione. La semplice conoscenza aliunde della trasformazione, o l’intestazione delle fatture alla società trasformata, non valgono a supplire alla comunicazione formale né a far operare la presunzione di consenso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 L. 392/1978

    "Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore... Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte"

    Norma non applicabile alla trasformazione societaria, perché presuppone la dualità soggettiva tra cedente e cessionario del contratto di locazione.

  • art. 2500-quinquies c.c.

    "La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata... se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione"; "Il consenso si presume se i creditori... ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni"

    Per la liberazione dei soci illimitatamente responsabili è necessaria la formale comunicazione della deliberazione di trasformazione; solo da tale comunicazione può operare la presunzione di consenso se il creditore non si oppone espressamente entro sessanta giorni. La conoscenza aliunde della trasformazione non basta.

  • art. 2498 c.c.

    "con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione"

    La trasformazione è una vicenda evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, non un fenomeno estintivo-costitutivo, e non implica di per sé una cessione del contratto.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge sui due profili di diritto decisi in cassazione.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per il motivo subordinato di vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

Massime di principio

  • La trasformazione di una società di persone in società di capitali non equivale a una cessione del contratto di locazione, perché non vi è un trasferimento tra soggetti distinti ma una continuità del medesimo soggetto giuridico.
  • L’art. 36 l. 392/1978, che disciplina cessione e sublocazione del contratto, non è estensibile per analogia alla trasformazione societaria, mancando il presupposto dell’alterità soggettiva tra cedente e cessionario.
  • Ai fini della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per debiti anteriori alla trasformazione, l’art. 2500-quinquies c.c. richiede una comunicazione formale della deliberazione di trasformazione ai creditori, effettuata con modalità idonee a provarne il ricevimento.
  • La presunzione di consenso del creditore opera solo nel perimetro tipizzato dalla norma: comunicazione formale della trasformazione e mancata opposizione espressa entro sessanta giorni; non può fondarsi su mere conoscenze di fatto, atti incompatibili o comportamenti concludenti diversi da quelli previsti.
  • In mancanza della comunicazione formale, non è consentito porre a carico del creditore l’onere di provare di avere negato il consenso; incombe invece sulla società o sui soci che invocano la liberazione dimostrare l’invio della comunicazione nei modi prescritti.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeCompravendita immobiliareRicorso per cassazione
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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