Cassazione Civile, Sentenza n. 38809/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da La Feral per €101.107,15 relativo a lavori e forniture per un cantiere a Molfetta; Giesse ha opposto il decreto invocando, fra l'altro, il disconoscimento delle firme sugli ordini (in particolare la firma di Minervini Alessandra), l'incompletezza/non ultimazione delle opere e contestazioni sul quantum (prezzi/quantità). Il Tribunale rigettò l'opposizione con ordinanza ex art.186‑quater c.p.c.; la Corte d'appello di Bari confermò ritenendo che il disconoscimento non fosse stato posto in forma specifica, che l'esistenza del rapporto contrattuale risultasse anche da elementi extradocumentali (es. assegno emesso corrispondente a un acconto), che la committente fosse decaduta dalla garanzia per vizi per mancata tempestiva contestazione e che non fossero state fornite contestazioni specifiche su prezzi e quantità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Giesse. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il disconoscimento della sottoscrizione non era stato fatto in modo formale e specifico come richiede l'art.214 c.p.c.; la Corte d'appello aveva inoltre motivatamente valutato elementi di fatto (fra cui l'emissione di assegno a firma della Minervini e le prove orali) che confermavano l'esistenza del rapporto. Il secondo e terzo motivo (presunta carenza o perplessità della motivazione su esecuzione, vizi e quantum) sono stati ritenuti infondati: la Corte d'appello aveva motivato sulla genericità delle contestazioni circa l'incompletezza e aveva valutato fatture e commissioni come indizi utili per provare adempimento e congruità dei prezzi; la Cassazione ha ricordato il contenuto restrittivo del sindacato sulla motivazione (art.360, n.5 c.p.c.) e ha escluso vizi rilevanti. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in favore del controricorrente) e storno dell'eventuale ulteriore contributo unificato secondo art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il disconoscimento della sottoscrizione va effettuato in modo specifico, formale e immediato; una contestazione implicita o generica non è idonea a integrare il disconoscimento
Rilevato nel quadro delle norme sulla prova e sugli atti negoziali; la sentenza applica insieme le regole probatorie sulle scritture private
Norme integrative in materia di prova e di disconoscimento delle scritture private considerate insieme alle altre regole procedurali
Principio sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inversione dell'onere probatorio e che il giudice di merito abbia valutato complessivamente le prove a carico della parte tenuta all'onere
Norma processuale richiamata in relazione al rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado
Richiamata in relazione alla decadenza dalla garanzia per vizi: la mancata tempestiva contestazione può comportare decadenza dall'azione
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità della Cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie gravi (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili), non alla semplice insufficienza della motivazione
art. 54 d.l. 22.6.2012 n. 83 conv. L. 7.8.2012 n. 134
Riformulazione che ha ridotto l'ambito del controllo di legittimità sulla motivazione, richiamata per delimitare il sindacato della Cassazione
art. 12 delle Preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la portata della riforma e del controllo sulla motivazione
art. 13, comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato che può essere dovuto dalla ricorrente
Massime di principio
- Il disconoscimento di una firma su documento privato deve essere espresso in modo formale, specifico e tempestivo: contestazioni implicite o generiche non sono efficaci
- La prova del rapporto contrattuale e dell'esecuzione delle prestazioni può essere desunta da un complesso di elementi (documentali e comportamentali), come emissione di pagamenti, fatture, ordini e testimonianze; le fatture possono essere indizi utili ma non necessariamente prova piena
- La contestazione dell'incompletezza delle opere o dei vizi richiede specificità: occorre indicare quali opere manchino o quali vizi si deducano e, se necessario, sollecitare il completamento; la genericità comporta il rigetto
- La decadenza dalla garanzia per vizi può operare se la parte non esercita tempestivamente i rimedi o non formula contestazioni specifiche; ciò può precludere eccezioni successive
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è ristretto: non è sufficiente lamentare insufficienza argomentativa, occorre dimostrare vizi gravi della motivazione (assenza, apparente, contraddittoria o incomprensibile)
- In controversie su quantità/prezzi, l'assenza di specifiche contestazioni sulle singole voci (prezzi/quantità) indebolisce la difesa: il giudice di merito può ritenere provato il credito in presenza di corrispondenze tra ordini e fatture e altri riscontri
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 38741/2021 del 07/12/2021
- Sentenza civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 38742/2021 del 07/12/2021
- Sentenza civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 38743/2021 del 07/12/2021
- Sentenza civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 38744/2021 del 07/12/2021
- Sentenza civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 38745/2021 del 07/12/2021
- Sentenza civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 38746/2021 del 07/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →