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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38809/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da La Feral per €101.107,15 relativo a lavori e forniture per un cantiere a Molfetta; Giesse ha opposto il decreto invocando, fra l'altro, il disconoscimento delle firme sugli ordini (in particolare la firma di Minervini Alessandra), l'incompletezza/non ultimazione delle opere e contestazioni sul quantum (prezzi/quantità). Il Tribunale rigettò l'opposizione con ordinanza ex art.186‑quater c.p.c.; la Corte d'appello di Bari confermò ritenendo che il disconoscimento non fosse stato posto in forma specifica, che l'esistenza del rapporto contrattuale risultasse anche da elementi extradocumentali (es. assegno emesso corrispondente a un acconto), che la committente fosse decaduta dalla garanzia per vizi per mancata tempestiva contestazione e che non fossero state fornite contestazioni specifiche su prezzi e quantità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Giesse. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il disconoscimento della sottoscrizione non era stato fatto in modo formale e specifico come richiede l'art.214 c.p.c.; la Corte d'appello aveva inoltre motivatamente valutato elementi di fatto (fra cui l'emissione di assegno a firma della Minervini e le prove orali) che confermavano l'esistenza del rapporto. Il secondo e terzo motivo (presunta carenza o perplessità della motivazione su esecuzione, vizi e quantum) sono stati ritenuti infondati: la Corte d'appello aveva motivato sulla genericità delle contestazioni circa l'incompletezza e aveva valutato fatture e commissioni come indizi utili per provare adempimento e congruità dei prezzi; la Cassazione ha ricordato il contenuto restrittivo del sindacato sulla motivazione (art.360, n.5 c.p.c.) e ha escluso vizi rilevanti. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in favore del controricorrente) e storno dell'eventuale ulteriore contributo unificato secondo art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della sottoscrizione va effettuato in modo specifico, formale e immediato; una contestazione implicita o generica non è idonea a integrare il disconoscimento

  • art. 215 c.p.c.

    Rilevato nel quadro delle norme sulla prova e sugli atti negoziali; la sentenza applica insieme le regole probatorie sulle scritture private

  • art. 216 c.p.c.

    Norme integrative in materia di prova e di disconoscimento delle scritture private considerate insieme alle altre regole procedurali

  • art. 2697 c.c.

    Principio sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inversione dell'onere probatorio e che il giudice di merito abbia valutato complessivamente le prove a carico della parte tenuta all'onere

  • art. 186‑quater c.p.c.

    Norma processuale richiamata in relazione al rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado

  • art. 2226 c.c.

    Richiamata in relazione alla decadenza dalla garanzia per vizi: la mancata tempestiva contestazione può comportare decadenza dall'azione

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità della Cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie gravi (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili), non alla semplice insufficienza della motivazione

  • art. 54 d.l. 22.6.2012 n. 83 conv. L. 7.8.2012 n. 134

    Riformulazione che ha ridotto l'ambito del controllo di legittimità sulla motivazione, richiamata per delimitare il sindacato della Cassazione

  • art. 12 delle Preleggi

    Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la portata della riforma e del controllo sulla motivazione

  • art. 13, comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato che può essere dovuto dalla ricorrente

Massime di principio

  • Il disconoscimento di una firma su documento privato deve essere espresso in modo formale, specifico e tempestivo: contestazioni implicite o generiche non sono efficaci
  • La prova del rapporto contrattuale e dell'esecuzione delle prestazioni può essere desunta da un complesso di elementi (documentali e comportamentali), come emissione di pagamenti, fatture, ordini e testimonianze; le fatture possono essere indizi utili ma non necessariamente prova piena
  • La contestazione dell'incompletezza delle opere o dei vizi richiede specificità: occorre indicare quali opere manchino o quali vizi si deducano e, se necessario, sollecitare il completamento; la genericità comporta il rigetto
  • La decadenza dalla garanzia per vizi può operare se la parte non esercita tempestivamente i rimedi o non formula contestazioni specifiche; ciò può precludere eccezioni successive
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è ristretto: non è sufficiente lamentare insufficienza argomentativa, occorre dimostrare vizi gravi della motivazione (assenza, apparente, contraddittoria o incomprensibile)
  • In controversie su quantità/prezzi, l'assenza di specifiche contestazioni sulle singole voci (prezzi/quantità) indebolisce la difesa: il giudice di merito può ritenere provato il credito in presenza di corrispondenze tra ordini e fatture e altri riscontri

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