Cassazione Penale, Sentenza n. 18358/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Calderola era stato condannato dal Tribunale di Matera (sentenza 1/02/2017) a 2 anni di reclusione e Euro 500 di multa per il reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 (favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri) e per il reato di falsità (art. 483 c.p.), sulla base di dichiarazioni testimoniali e di documentazione informatica. In appello la difesa ha dedotto travisamento dei fatti e valutazione errata delle prove (art. 192 c.p.p.), indicando specifiche deposizioni e elementi probatori che, secondo la difesa, avrebbero dimostrato l'estraneità dell'imputato e l'assenza di percezione di somme. La Corte d'Appello di Potenza dichiarò inammissibile l'appello per carenza di specificità. Con ricorso per cassazione Calderola contestava tale dichiarazione di inammissibilità (quattro motivi), sostenendo che l'atto di appello conteneva censure specifiche, con indicazione delle dichiarazioni testimoniali e degli elementi di prova che avrebbero dovuto essere valutati in senso favorevole all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui contestava la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per genericità. Richiamando la giurisprudenza e la riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, la Corte ha precisato che l'inammissibilità può essere dichiarata solo quando i motivi siano del tutto privi di specificità (non argomentati o non attinenti alla motivazione impugnata), non quando siano semplicemente ritenuti infondati. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'atto di appello conteneva censure specifiche e l'indicazione delle dichiarazioni che la difesa riteneva decisive; la Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare e motivare il rigetto dell'appello sul merito. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo esame senza il vizio riscontrato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286/1998, art. 12, comma 5
Norma che disciplina il reato relativo al favoreggiamento della permanenza illegale di cittadini stranieri: la Corte ha richiamato la norma quale titolo di accusa nella sentenza di primo grado.
Prevede il reato di falsità in atti; utilizzata come capo d'imputazione per le istanze contenenti false dichiarazioni presentate per la regolarizzazione.
codice di procedura penale, art. 192
Stabilisce i canoni di valutazione della prova; la difesa ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie ai sensi di questa norma.
codice di procedura penale, art. 581
Norma sull'ammissibilità dell'appello nella formulazione aggiornata dopo la legge n. 103/2017: la Corte ha precisato che l'inammissibilità può essere dichiarata solo quando i motivi difettino di specificità, non quando siano meramente ritenuti infondati.
Riforma che ha modificato l'art. 581 c.p.p. introducendo il principio di specificità dell'atto di impugnazione, richiamata dalla Corte per delimitare i poteri del giudice di appello nell'accertare l'ammissibilità.
codice di procedura penale, art. 591
Richiamato tra i motivi di ricorso dal difensore come parametro di correttezza formale della decisione di merito; la Corte ha comunque fondato la decisione sul tema dell'ammissibilità e sulla necessità di esame delle censure specifiche.
Massime di principio
- Dopo la legge n. 103/2017 l'appello può essere dichiarato inammissibile solo quando i motivi siano privi di specificità: occorre indicare le ragioni di fatto o di diritto e collegarle alla parte della decisione impugnata.
- Se l'atto di appello indica specifiche dichiarazioni testimoniali o elementi di prova e illustra perché contraddicono la motivazione di primo grado, la Corte d'Appello deve valutare le censure nel merito e motivare il rifiuto, non limitarvisi a dichiarare genericamente l'inammissibilità.
- La distinzione procedurale fra inammissibilità per genericità e decisione sul merito è cruciale: la prima riguarda la forma e la specificità delle censure, la seconda la valutazione di fondatezza; il giudice di appello non può confondere i due piani.
- In fase di redazione dell'atto di appello, il difensore dovrebbe elencare chiaramente le prove (testimonianze, documenti, esame dell'imputato) e spiegare, punto per punto, perché tali elementi invalidano la ricostruzione probatoria del giudice di primo grado.
- Quando la Corte d'Appello dichiara l'appello inammissibile senza adeguata motivazione sulla specificità delle censure, il rimedio è la Cassazione che può annullare e rinviare per nuovo esame; dunque è fondamentale per la difesa curare la specificità delle censure sin dall'appello.
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