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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10608/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 25/01/2019 che ha rigettato l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti all'ing. Massimiliano Cretara per l'attivita' svolta nell'ambito dell'attuazione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. (nomina a direttore dei lavori, redazione di relazioni tecniche e accessi ispettivi). I motivi di censura riguardavano: nullita' e carenza di motivazione del decreto di liquidazione (richiamo ai criteri del d.m. 30/05/2002 senza motivazione sufficiente); mancata verifica della conformita' dell'attivita' alla delega giudiziale (direzione dei lavori vs consulenza tecnica); errata applicazione del criterio di liquidazione (liquidazione a vacazione invece che applicazione della tabella percentuale di riferimento per consulenze in materia di costruzioni); apparente difetto di motivazione sulla quantificazione delle ore riconosciute rispetto ai verbali di accesso; e contestazione della liquidazione di spese non documentate e omissione dell'integrazione del provvedimento con spese per saggi.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ha rigettato il ricorso. Sul punto: il primo motivo e' stato ritenuto infondato poiche' il giudice dell'opposizione ha legittimamente integrato e motivato il decreto di liquidazione e quindi non e' stata violata la garanzia del contraddittorio; il secondo motivo e' stato respinto avendo il Tribunale correttamente accertato che l'attivita' svolta dall'ing. Cretara e' stata mista (direzione dei lavori ed integrazione tramite relazioni tecniche) e rientrava nell'incarico conferito con l'ordinanza di attuazione; il terzo motivo e' stato rigettato: il giudice ha correttamente applicato il criterio delle vacazioni in via residuale siccome una parte rilevante dell'attivita' (direzione dei lavori, esecuzione) non era tipizzata nella tabella del d.m. 30/05/2002 (art. 11) e l'attivita' complessiva rientrava in un unico orizzonte funzionale rivolto all'attuazione del provvedimento cautelare; il quarto motivo (motivazione) e' stato assorbito/rifiutato perche' la motivazione del Tribunale e' risultata sufficiente rispetto alla quantificazione delle vacazioni; il quinto motivo e' stato respinto: la liquidazione forfettaria delle spese vive e' stata ritenuta congrua e le spese relative ai saggi erano gia' state pagate dai ricorrenti e non contestate. La Corte ha altresi' rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater DPR 115/2002. Non essendo gli intimati comparsi, non vi e' statuizione sulle spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    Fonte del procedimento cautelare originario: il provvedimento ex art. 700 ha imposto l'esecuzione di opere e ha giustificato la nomina di un direttore dei lavori per l'attuazione; l'attivita' svolta deriva dall'incarico di attuazione dell'ordinanza ex art. 700.

  • d.m. 30 maggio 2002

    Stabilisce le tabelle per la liquidazione degli ausiliari del giudice; art.11 disciplina la consulenza tecnica in materia di costruzioni con compenso percentuale per scaglioni; art.1 prevede il criterio a vacazione per attivita' non inquadrabili; art.29 sancisce il principio di onnicomprensivita' degli onorari. La Corte ha interpretato che, se l'attivita' e' mista e l'aspetto esecutivo non e' tipizzato, il criterio a vacazione puo' essere applicato in via unitaria.

  • D.P.R. 115/2002

    art. 49, art. 50, art. 54, art. 168, art. 170, art. 275, art. 56, art. 13 comma 1-quater

    Disciplina la liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice e la necessita' di tabelle ministeriali; art.168-170 regolano il decreto di pagamento e l'opposizione; art.50 e art.49 riguardano la tipologia degli onorari; art.275 prevede la vigenza delle tabelle antecedenti fino all'adozione del regolamento; art.56 impone la nota delle spese ma la giurisprudenza ammette la liquidazione forfettaria per spese non documentabili; art.13 comma 1-quater e' richiamato per l'ulteriore contributo unificato.

  • legge n. 319/1980

    Normativa previgente sugli onorari che venne in parte preservata; combinata con DPR 115/2002 ha contribuito alla disciplina transitoria delle tabelle e al ricorso al criterio a vacazione quando le tabelle non prevedono la prestazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: violazione di norme di diritto, nullita' o carenza di motivazione e violazione di legge. Questi sono stati i fondamenti formali dei motivi proposti dai ricorrenti, poi valutati sul merito dalla Corte.

  • art. 15 d.lgs. 1/9/2011 n.150

    Regola il giudizio di opposizione al decreto di pagamento degli ausiliari del giudice, considerato dalla Corte non come mera impugnazione ma come autonomo giudizio sul quantum e sulla spettanza.

  • art. 114 comma 3 d.lgs. 36/2023

    Fornisce la definizione e le funzioni del direttore dei lavori (controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione), usata dalla Corte per qualificare l'attivita' svolta da Cretara come in parte esecutiva e non meramente di consulenza.

  • art. 24 Cost.

    Citato dai ricorrenti in relazione alla presunta lesione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non si sia verificata lesione in quanto il giudice dell'opposizione ha adeguatamente motivato.

  • art. 111 Cost.

    Rilevato dai ricorrenti in ordine alla motivazione; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimita' sulla motivazione, richiedendo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Massime di principio

  • Quando a un ausiliario del giudice vengono affidate attivita' miste (esecutive e di consulenza) nel medesimo orizzonte funzionale legato all'attuazione di un provvedimento giudiziale, il giudice puo' applicare un criterio unitario di liquidazione (anche a vacazione) se una parte rilevante dell'attivita' non rientra nelle voci tabellate.
  • Il criterio delle vacazioni e' residuale: va usato solo se la prestazione non e' inquadrabile nelle tabelle ministeriali; tuttavia, se l'incarico e' funzionalmente unitario e comprende attivita' non tipizzate, l'applicazione del criterio a vacazione e' legittima.
  • Il giudice dell'opposizione al decreto di pagamento puo' motivare autonomamente la decisione sulla spettanza e sul quantum; non si tratta di mera impugnazione del primo decreto ma di un autonomo giudizio di merito sulla liquidazione.
  • La mancanza di una nota analitica delle spese non esclude la liquidazione forfettaria delle spese vive quando si tratti di costi non documentabili separatamente (materiali di cancelleria, trasporti ordinari) o quando le spese documentate siano gia' state sostenute e non contestate dalle parti.
  • Le censure sulla motivazione in Cassazione richiedono l'individuazione di un vizio motivazionale anomalo che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; il sindacato sulla motivazione e' dunque limitato.
  • Se l'incarico conferito all'ausiliario e' esplicitamente quello di direttore dei lavori o di attuazione di un provvedimento esecutivo, la sua attivita' principale puo' essere qualificata come esecutiva e non come mera consulenza tecnica, con conseguenze sulla modalita' di liquidazione.

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