Cassazione Civile, Sentenza n. 10608/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 25/01/2019 che ha rigettato l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti all'ing. Massimiliano Cretara per l'attivita' svolta nell'ambito dell'attuazione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. (nomina a direttore dei lavori, redazione di relazioni tecniche e accessi ispettivi). I motivi di censura riguardavano: nullita' e carenza di motivazione del decreto di liquidazione (richiamo ai criteri del d.m. 30/05/2002 senza motivazione sufficiente); mancata verifica della conformita' dell'attivita' alla delega giudiziale (direzione dei lavori vs consulenza tecnica); errata applicazione del criterio di liquidazione (liquidazione a vacazione invece che applicazione della tabella percentuale di riferimento per consulenze in materia di costruzioni); apparente difetto di motivazione sulla quantificazione delle ore riconosciute rispetto ai verbali di accesso; e contestazione della liquidazione di spese non documentate e omissione dell'integrazione del provvedimento con spese per saggi.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ha rigettato il ricorso. Sul punto: il primo motivo e' stato ritenuto infondato poiche' il giudice dell'opposizione ha legittimamente integrato e motivato il decreto di liquidazione e quindi non e' stata violata la garanzia del contraddittorio; il secondo motivo e' stato respinto avendo il Tribunale correttamente accertato che l'attivita' svolta dall'ing. Cretara e' stata mista (direzione dei lavori ed integrazione tramite relazioni tecniche) e rientrava nell'incarico conferito con l'ordinanza di attuazione; il terzo motivo e' stato rigettato: il giudice ha correttamente applicato il criterio delle vacazioni in via residuale siccome una parte rilevante dell'attivita' (direzione dei lavori, esecuzione) non era tipizzata nella tabella del d.m. 30/05/2002 (art. 11) e l'attivita' complessiva rientrava in un unico orizzonte funzionale rivolto all'attuazione del provvedimento cautelare; il quarto motivo (motivazione) e' stato assorbito/rifiutato perche' la motivazione del Tribunale e' risultata sufficiente rispetto alla quantificazione delle vacazioni; il quinto motivo e' stato respinto: la liquidazione forfettaria delle spese vive e' stata ritenuta congrua e le spese relative ai saggi erano gia' state pagate dai ricorrenti e non contestate. La Corte ha altresi' rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater DPR 115/2002. Non essendo gli intimati comparsi, non vi e' statuizione sulle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
Fonte del procedimento cautelare originario: il provvedimento ex art. 700 ha imposto l'esecuzione di opere e ha giustificato la nomina di un direttore dei lavori per l'attuazione; l'attivita' svolta deriva dall'incarico di attuazione dell'ordinanza ex art. 700.
d.m. 30 maggio 2002
Stabilisce le tabelle per la liquidazione degli ausiliari del giudice; art.11 disciplina la consulenza tecnica in materia di costruzioni con compenso percentuale per scaglioni; art.1 prevede il criterio a vacazione per attivita' non inquadrabili; art.29 sancisce il principio di onnicomprensivita' degli onorari. La Corte ha interpretato che, se l'attivita' e' mista e l'aspetto esecutivo non e' tipizzato, il criterio a vacazione puo' essere applicato in via unitaria.
art. 49, art. 50, art. 54, art. 168, art. 170, art. 275, art. 56, art. 13 comma 1-quater
Disciplina la liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice e la necessita' di tabelle ministeriali; art.168-170 regolano il decreto di pagamento e l'opposizione; art.50 e art.49 riguardano la tipologia degli onorari; art.275 prevede la vigenza delle tabelle antecedenti fino all'adozione del regolamento; art.56 impone la nota delle spese ma la giurisprudenza ammette la liquidazione forfettaria per spese non documentabili; art.13 comma 1-quater e' richiamato per l'ulteriore contributo unificato.
Normativa previgente sugli onorari che venne in parte preservata; combinata con DPR 115/2002 ha contribuito alla disciplina transitoria delle tabelle e al ricorso al criterio a vacazione quando le tabelle non prevedono la prestazione.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: violazione di norme di diritto, nullita' o carenza di motivazione e violazione di legge. Questi sono stati i fondamenti formali dei motivi proposti dai ricorrenti, poi valutati sul merito dalla Corte.
Regola il giudizio di opposizione al decreto di pagamento degli ausiliari del giudice, considerato dalla Corte non come mera impugnazione ma come autonomo giudizio sul quantum e sulla spettanza.
art. 114 comma 3 d.lgs. 36/2023
Fornisce la definizione e le funzioni del direttore dei lavori (controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione), usata dalla Corte per qualificare l'attivita' svolta da Cretara come in parte esecutiva e non meramente di consulenza.
art. 24 Cost.
Citato dai ricorrenti in relazione alla presunta lesione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non si sia verificata lesione in quanto il giudice dell'opposizione ha adeguatamente motivato.
art. 111 Cost.
Rilevato dai ricorrenti in ordine alla motivazione; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimita' sulla motivazione, richiedendo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Massime di principio
- Quando a un ausiliario del giudice vengono affidate attivita' miste (esecutive e di consulenza) nel medesimo orizzonte funzionale legato all'attuazione di un provvedimento giudiziale, il giudice puo' applicare un criterio unitario di liquidazione (anche a vacazione) se una parte rilevante dell'attivita' non rientra nelle voci tabellate.
- Il criterio delle vacazioni e' residuale: va usato solo se la prestazione non e' inquadrabile nelle tabelle ministeriali; tuttavia, se l'incarico e' funzionalmente unitario e comprende attivita' non tipizzate, l'applicazione del criterio a vacazione e' legittima.
- Il giudice dell'opposizione al decreto di pagamento puo' motivare autonomamente la decisione sulla spettanza e sul quantum; non si tratta di mera impugnazione del primo decreto ma di un autonomo giudizio di merito sulla liquidazione.
- La mancanza di una nota analitica delle spese non esclude la liquidazione forfettaria delle spese vive quando si tratti di costi non documentabili separatamente (materiali di cancelleria, trasporti ordinari) o quando le spese documentate siano gia' state sostenute e non contestate dalle parti.
- Le censure sulla motivazione in Cassazione richiedono l'individuazione di un vizio motivazionale anomalo che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; il sindacato sulla motivazione e' dunque limitato.
- Se l'incarico conferito all'ausiliario e' esplicitamente quello di direttore dei lavori o di attuazione di un provvedimento esecutivo, la sua attivita' principale puo' essere qualificata come esecutiva e non come mera consulenza tecnica, con conseguenze sulla modalita' di liquidazione.
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