Cassazione Civile, Sentenza n. 10472/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava avvisi d'accertamento per omessa denuncia e omesso versamento ICI/IMU per gli anni 2010-2015 relativi a impianti e opere infrastrutturali trasferiti al Consorzio ASI ai sensi dell'art. 10, comma 5, legge n. 266/1997 e del D.M. Industria 2 luglio 1999. Le questioni centrali erano: (1) la qualificazione degli immobili/operative come imponibili ai fini ICI/IMU (in particolare strade, parcheggi, aree verdi, impianti consortili); (2) la determinazione della base imponibile, con contestazione del valore assunto dal CTU (che aveva applicato un coefficiente riduttivo) e richiesta comunale di valutare il valore iscritto in bilancio o il valore venale in comune commercio dell'area urbanizzata piuttosto che il valore agricolo/espropriativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso incidentale del Consorzio e ha accolto il ricorso principale del Comune nei limiti indicati, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviando la causa alla CTR di II grado della Campania per la nuova determinazione della base imponibile. La Corte ha ritenuto che: (a) le opere infrastrutturali in capo al Consorzio possono essere assoggettate ad IMU quando non risultino destinate in via esclusiva a compiti istituzionali dell'ente; (b) le unità catastali in categoria E sono escluse dall'imposizione, mentre per le altre opere va accertata la strumentalità all'attività del Consorzio; (c) il valore da assumere ai fini dell'imposta deve essere il valore venale in comune commercio (art. 5, comma 5, d.lgs. 504/92) tenendo conto anche dell'edificabilità desumibile dalla pianificazione urbanistica, e il valore contabile iscritto in bilancio è elemento rilevante ma non vincolante; è dunque errato fare riferimento esclusivo al valore d'esproprio o al valore agricolo quando non corrispondono al valore venale.
Norme richiamate
legge n. 266/1997, art. 10, comma 5
Dispositivo richiamato per il trasferimento di opere e funzioni al Consorzio ASI; la Corte rileva che tale trasferimento legittima la riconducibilità delle opere al patrimonio del Consorzio e la sua eventuale responsabilità passiva ai fini IMU
D.M. Ministero dell'Industria 2 luglio 1999, art. 3
Norma che ha formalizzato la volturazione/intestazione delle aree al Consorzio ASI; utilizzata per confermare la titolarità delle opere in capo al Consorzio
d.lgs. n. 504/1992, art. 1 (nozione di strumentalità) e art. 5, comma 5
La Corte ricorda che la strumentalità all'attività del soggetto (Consorzio) rende gli immobili assoggettabili ad IMU; per la determinazione della base imponibile va assunto il valore venale in comune commercio, tenendo conto dell'edificabilità e valutazioni urbanistiche, con il valore contabile in bilancio come elemento di supporto
d.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a
La Corte precisa che l'esenzione prevista si applica solo agli immobili destinati in via esclusiva a compiti istituzionali degli enti locali; non opera quando i beni sono utilizzati anche per attività di diritto privato
Richiamato in relazione a questioni di ammissibilità e motivazione dei motivi di impugnazione; la Corte valuta la motivazione della sentenza di merito e respinge la censura di nullità per motivazione per relationem
Rilevato in tema di onere della prova: la Corte afferma che i valori di bilancio sono rilevanti ma non automaticamente vincolanti per la determinazione del valore venale ai fini dell'imposta
D.M. n. 28/1998, art. 3, comma 2, lett. d)
Utilizzato per distinguere le aree urbane/aree fabbricabili da fabbricati o terreni agricoli ai fini della valutazione del valore venale in comune commercio
d.l. n. 201/2011, art. 13, comma 3 (conv. con l. n. 214/2011)
Richiamato quale riferimento normativo che conferma la necessità di considerare la qualificazione urbanistica e l'edificabilità nella determinazione del valore venale
l. n. 317/1991, art. 36, comma 4
Citata per affermare la natura pubblica/economica dei consorzi tra enti locali e la conseguente capacità di essere soggetti passivi ICI/IMU
Richiamato in relazione agli oneri di contributo unificato in caso di soccombenza/parziale soccombenza del ricorrente incidentale
Massime di principio
- Un consorzio tra enti pubblici che detiene opere infrastrutturali può essere soggetto passivo IMU se le opere non sono destinate in via esclusiva a compiti istituzionali e risultano strumentali all'attività economica o all'uso da parte di terzi.
- Le unità catastali classificate nella categoria E (artigianato/servizi non assimilabili a fabbricati imponibili) sono escluse dall'imposizione; per le altre opere va valutata la loro natura e strumentalità.
- Per la determinazione della base imponibile va assunto il valore venale in comune commercio (art. 5, comma 5, d.lgs. 504/92), tenendo conto dell'edificabilità e della pianificazione urbanistica; il valore contabile iscritto in bilancio è elemento rilevante ma non vincolante e va considerato insieme ad altri parametri.
- Non è corretto assumere automaticamente il valore d'esproprio o il valore agricolo come base imponibile quando l'area è stata urbanizzata e presenta un diverso valore venale: il giudice deve valutare la reale commerciabilità e le caratteristiche urbanistiche.
- Le valutazioni tecniche (CTU) che tengano conto della vetustà, della deprezzamento o di altre componenti economiche possono giustificare coefficienti riduttivi del valore iscritto in bilancio, purché adeguatamente motivati.
- Le questioni probatorie sul valore gravano sulle parti secondo le regole civili, ma le iscrizioni di bilancio dell'ente pubblico sono prova rilevante e vanno valutate dal giudice insieme ad ogni altro elemento probatorio; la mancata adesione automatica del giudice a tali valori deve essere motivata.
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