Cassazione Penale, Ordinanza n. 01360/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di primo grado a un anno di reclusione per violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessa il 5 aprile 2018. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, asseritamente di vizio di motivazione, censurando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A sostegno della doglianza ha valorizzato la scelta di accedere al giudizio abbreviato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e, in sostanza, diretto a sollecitare un riesame di merito delle valutazioni già compiute dalla Corte territoriale, la quale aveva negato le attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi nel comportamento processuale, dei precedenti dell'imputato e della condotta successiva al reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche era logica e conforme ai criteri di valutazione di cui all'art. 133 c.p., e che il mero accesso al rito abbreviato non imponeva il riconoscimento della diminuente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriormente la condotta tipica
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi o circostanze positive; dopo la riforma del 2008 non basta il solo stato di incensuratezza
gli elementi indicati dalla norma costituiscono i parametri di fatto che il giudice del merito deve valutare ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti generiche
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito può legittimamente negarle anche in assenza di specifici elementi negativi, quando non emergano circostanze positive valutabili ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se non è contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti prevalenti tra quelli di cui all'art. 133 c.p.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sul giudizio relativo alle attenuanti generiche.
- L'accesso al giudizio abbreviato, da solo, non comporta il riconoscimento delle attenuanti generiche.
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