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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28462/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna, confermata in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Roma, per detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, già oggetto di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva specifica. Il ricorrente ha proposto tre censure: 1) violazione di legge sul riconoscimento della recidiva; 2) violazione di legge sul mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva; 3) violazione di legge sulla mancata concessione di una seconda sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati e il ricorso inammissibile, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente sulla recidiva, sul giudizio di comparazione e sui presupposti ostativi alla nuova sospensione condizionale, oltre a condannare il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello sul punto della recidiva, perché fondata su una precedente condanna per analogo reato e sulla prosecuzione di un percorso delinquenziale indicativo di maggiore pericolosità sociale. Ha reputato non sindacabile in sede di legittimità il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, in assenza di arbitrio o manifesta illogicità. Ha inoltre ritenuto corretta la negazione della seconda sospensione condizionale, poiché il beneficio era già stato concesso due volte e il nuovo reato era stato commesso nel quinquennio dalla prima sospensione. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, fissata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    costituisce il titolo del reato per cui l'imputato è stato condannato in primo e secondo grado.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche sono state già riconosciute; la Corte valuta il loro bilanciamento con la recidiva nell'ambito del giudizio discrezionale di merito.

  • art. 99 c.p.

    la recidiva specifica è stata ritenuta correttamente applicata sulla base di precedenti penali e della concreta maggiore pericolosità del reo.

  • art. 163 c.p.

    la seconda sospensione condizionale della pena è stata negata per il precedente utilizzo del beneficio e per la commissione del nuovo reato nel quinquennio ostativo.

Massime di principio

  • In tema di recidiva, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale, considerando natura dei reati, distanza temporale, omogeneità delle condotte, occasionalità della ricaduta e altri elementi individualizzanti; non è sufficiente il mero riscontro formale di precedenti penali.
  • La motivazione sulla recidiva può essere anche succinta o implicita, purché dal complesso della sentenza emerga che il giudice abbia effettivamente valutato i parametri rilevanti e abbia ritenuto il nuovo fatto espressione di perdurante inclinazione al delitto o di maggiore capacità delinquenziale.
  • Nel giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee il giudice di merito gode di ampia discrezionalità e non è tenuto a una motivazione analitica sulla preferenza per equivalenza o prevalenza, salvo che la parte abbia formulato una specifica richiesta supportata da circostanze di fatto idonee a sostenerla.
  • Le statuizioni sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti sono censurabili in cassazione solo se frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione apparente; è sufficiente una motivazione che spieghi la soluzione prescelta in funzione dell'adeguatezza della pena.
  • La concessione della sospensione condizionale può essere negata quando risultino ostativi i precedenti benefici già fruiti e la commissione del nuovo reato entro il periodo legalmente rilevante, senza che ciò richieda ulteriori approfondimenti discrezionali se i presupposti ostativi risultano documentalmente accertati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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