Cassazione Penale, Ordinanza n. 28375/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del reato tributario di omessa dichiarazione. I primi due motivi denunciavano vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse erronea quanto alla determinazione dell'imposta dovuta e alla prova del dolo specifico di evasione. In particolare, il ricorrente contestava il metodo induttivo seguito per il calcolo dei costi e la ritenuta consapevolezza del superamento della soglia di punibilità. Il terzo motivo riguardava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, deducendo omessa motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico sia sul calcolo induttivo dei costi sia sulla sussistenza del dolo specifico di evasione, valorizzando l'entità dell'imposta evasa, la consapevolezza dell'obbligo dichiarativo e il mancato compimento di controlli. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, poiché la Corte di merito aveva logicamente escluso la sospensione condizionale della pena in ragione della reiterazione della condotta su due annualità consecutive, incompatibile con una prognosi favorevole. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Delimita il sindacato di legittimità, escludendo la censura che si risolva in una diversa lettura del fatto o delle prove e non in un vizio logico della motivazione.
La sospensione condizionale della pena richiede una prognosi favorevole, incompatibile con una condotta reiterata e consapevolmente indifferente agli obblighi tributari.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Reato di omessa dichiarazione: il dolo specifico di evasione può desumersi dall'entità del superamento della soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell'obbligo fiscale, anche nella forma del dolo eventuale.
La ricostruzione della base imponibile può avvenire in via induttiva e, in mancanza di dichiarazione fiscale, eventuali maggiori costi devono essere almeno allegati dall'imputato.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione ex art. 616 c.p.p. non si applica se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente.
Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 - 01
Il dolo specifico di evasione nel reato di omessa dichiarazione può essere desunto anche dal superamento della soglia di punibilità e dalla piena consapevolezza dell'ammontare dell'imposta dovuta; la rappresentazione e volizione possono assumere la forma del dolo eventuale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono consentite censure che mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, se la motivazione della sentenza impugnata non presenti manifeste illogicità o carenze giuridicamente rilevanti.
- Nel reato di omessa dichiarazione, il dolo specifico di evasione può essere inferito dall'entità dell'imposta evasa, dal superamento della soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell'obbligo dichiarativo e dell'ammontare dell'imposta dovuta.
- In presenza di una ricostruzione induttiva della base imponibile non contestata con allegazioni specifiche, non può essere utilmente censurata in cassazione la sola diversa prospettazione di maggiori costi.
- La sospensione condizionale della pena può essere legittimamente negata quando la condotta sia reiterata in più annualità e ciò esprima una stabile indifferenza verso gli obblighi di legge, incompatibile con una prognosi favorevole.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in linea generale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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