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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28357/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo interessato)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza della Corte di appello di Bologna, giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato la sua istanza volta a ottenere l’annullamento del provvedimento con cui la Procura generale aveva disposto la confisca di somme rinvenute su due conti correnti intestati al padre dell’imputato, deceduto, e di un immobile sito in Parma, in esecuzione di una sentenza di condanna per reati tributari pronunciata nei confronti di una persona fisica. La difesa ha dedotto la violazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e dell’art. 322-bis c.p., oltre a vizi motivazionali: ha sostenuto che la confisca era stata originariamente disposta nei confronti di una società diversa dall’imputato persona fisica, che i giudici non avevano chiarito la nozione di profitto dei reati, che non era stata verificata la disponibilità dei beni in capo al soggetto indicato, che mancava la dimostrazione del vincolo di derivazione dei beni dai reati e che non era stata spiegata la mancata preventiva escussione della società asseritamente beneficiaria o titolare. Quanto ai singoli beni, si contestava che la mera detenzione di fatto di un immobile potesse integrare disponibilità uti dominus e si sosteneva che la pubblicazione tardiva di un testamento fosse irrilevante e non idonea a mantenere la disponibilità dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi, ma ha qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., ritenendo che il rimedio corretto contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione, anche quando adottato irritualmente in forma camerale partecipata anziché de plano, sia l’opposizione e non il ricorso diretto per cassazione. Applicando il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna perché proceda alla fase dell’opposizione. Non vi è stata una decisione sul merito della confisca.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    richiamato dalla difesa come norma sulla confisca in materia tributaria, ma la Corte non ne affronta il merito applicativo, limitandosi alla questione del mezzo di impugnazione

  • art. 322-bis c.p.

    richiamato dalla difesa, senza specifica applicazione nel decisum

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    la trattazione orale è stata esclusa perché il procedimento si è svolto in camera di consiglio non partecipata

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    individua il rimedio dell’opposizione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione; la Corte afferma che esso opera anche quando il giudice abbia erroneamente proceduto nelle forme camerali partecipate

  • art. 676, comma 1, secondo periodo, c.p.p.

    richiamato come base del procedimento esecutivo e del rinvio alla disciplina dell’art. 667, comma 4, c.p.p.

  • art. 177 c.p.p.

    è richiamato per affermare il principio di tassatività delle nullità

  • art. 178 c.p.p.

    la Corte esclude la configurabilità di nullità di ordine generale per la mancata fase de plano

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    consente la riqualificazione dell’impugnazione proposta con nomen iuris errato nel rimedio corretto, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato per distinguere la procedura camerale ordinaria dal procedimento de plano previsto in sede esecutiva

Massime di principio

  • Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione previsto dall’art. 667, comma 4, c.p.p. il rimedio è l’opposizione, anche se il giudice abbia erroneamente deciso nelle forme del procedimento camerale partecipato anziché de plano.
  • Il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento che avrebbe dovuto essere opposto non va dichiarato inammissibile per il solo errore di nomen iuris, ma deve essere riqualificato come opposizione ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p., in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
  • La mancata adozione della fase preliminare de plano nel procedimento esecutivo non determina di per sé una nullità, in mancanza di una espressa previsione normativa, poiché opera il principio di tassatività delle nullità.
  • La garanzia del contraddittorio non è propria della fase preliminare de plano del procedimento esecutivo, ma si esplica nella successiva fase di opposizione/camera di consiglio.
  • Quando il legislatore prevede l’opposizione in materia esecutiva, la parte deve poter ottenere una piena revisione del merito dinanzi al giudice dell’esecuzione; il giudizio di legittimità non può sostituire tale scrutinio, specie quando siano prospettate anche questioni istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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