Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28371/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per avere raccolto scommesse senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S., condotta inquadrata nel comma 4-bis dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 521 c.p.p. e vizio motivazionale, sostenendo un difetto di correlazione tra imputazione contestata e fatto ritenuto in sentenza. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 4, comma 4, della legge n. 401 del 1989 e vizio di motivazione, contestando la qualificazione dell'attività come raccolta abusiva di scommesse e sostenendo che si trattasse di semplice sala giochi o centro di raccolta per conto di una società indicata in atti. Con il terzo motivo ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era mutamento del fatto: dal capo di imputazione e dalla motivazione di merito emergeva la medesima condotta storica di raccolta di scommesse senza autorizzazione, e la difesa aveva avuto piena possibilità di contestarla nel corso del processo. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo perché manifestamente infondato e sostanzialmente fattuale: la Corte territoriale aveva valorizzato gli accertamenti di polizia giudiziaria e le dichiarazioni raccolte nell'immediatezza per affermare che nel locale si svolgeva effettivamente raccolta di scommesse non autorizzata. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dall'assenza di elementi positivi valorizzabili e che la pena, prossima ai minimi edittali, era congruamente motivata in relazione alla gravità concreta del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    La correlazione tra imputazione e sentenza è violata solo se vi è una trasformazione radicale del fatto storico tale da creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudizio concreto al diritto di difesa; non basta un mero confronto letterale tra contestazione e decisione.

  • art. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989

    La condotta di raccolta di scommesse senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S. integra la fattispecie richiamata dalla Corte di merito.

  • art. 88 T.U.L.P.S.

    Costituisce il titolo autorizzatorio preventivo la cui assenza connota l'illiceità dell'attività di raccolta scommesse.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La motivazione sulla pena è sufficiente quando la Corte evidenzi la concreta gravità del fatto, specie se la pena è irrogata in misura prossima ai minimi edittali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di correlazione tra imputazione e sentenza, il vizio sussiste solo quando la decisione introduca un fatto storico diverso, nei suoi elementi essenziali, da quello contestato, con reale pregiudizio difensivo; non è sufficiente una difformità meramente descrittiva o letterale.
  • La qualificazione del fatto come raccolta abusiva di scommesse può essere fondata su accertamenti di polizia giudiziaria e dichiarazioni raccolte nell'immediatezza, se coerenti con la ricostruzione del giudice di merito e non specificamente scalfite da censure di legittimità.
  • Le doglianze che mirano a una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in contestazioni fattuali alla ricostruzione operata dai giudici di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi meritevoli di valorizzazione; tali attenuanti non costituiscono un diritto automatico in assenza di precedenti negativi.
  • La pena è adeguatamente motivata se il giudice richiama la concreta gravità del fatto, soprattutto quando la sanzione è determinata in misura prossima ai minimi edittali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.