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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28359/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la sua istanza di annullamento del provvedimento con cui la Procura generale aveva disposto la confisca di somme giacenti su due conti correnti intestati alla società, in esecuzione di una sentenza di condanna emessa nei confronti di una persona fisica. Il ricorso deduceva violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e dell'art. 322-bis c.p., oltre a vizio di motivazione, sostenendo: che la sentenza di primo grado avrebbe disposto la confisca nei confronti di un diverso soggetto; che non era stata chiarita la nozione di profitto dei reati; che andava verificata la disponibilità dei beni in capo al soggetto colpito; che non risultava motivato il nesso di derivazione dei beni dai reati; e che mancava motivazione sulla previa escussione del soggetto indicato come effettivo destinatario della confisca.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le doglianze sulla confisca. Ha ritenuto che l'impugnazione proposta come ricorso per cassazione dovesse essere riqualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., perché avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione il rimedio previsto è l'opposizione. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per la prosecuzione della procedura davanti al giudice competente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che disponga o mantenga una misura patrimoniale nei casi regolati dall'art. 667, comma 4, c.p.p., il rimedio ordinario è l'opposizione e non il ricorso per cassazione.
  • Se la parte propone erroneamente ricorso per cassazione invece dell'opposizione prevista dalla legge, l'impugnazione non va dichiarata inammissibile ma deve essere riqualificata nel rimedio corretto, in applicazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e del principio di conservazione degli atti.
  • La mancata preliminare decisione de plano nel procedimento esecutivo non integra, di per sé, una nullità, in assenza di espressa previsione normativa, per effetto del principio di tassatività delle nullità.
  • Nel procedimento esecutivo, la fase di opposizione ha la funzione di assicurare una piena rivalutazione delle doglianze davanti al giudice competente, mentre il giudizio di legittimità non può sostituire quel sindacato di merito.
  • L'erroneo nomen iuris attribuito al mezzo di gravame non può precludere alla parte la possibilità di ottenere il controllo del giudice competente sulla decisione esecutiva impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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