Cassazione Penale, Ordinanza n. 28358/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione l'ordinanza della Corte di appello, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la sua istanza volta a ottenere l'annullamento del provvedimento con cui la Procura generale aveva disposto la confisca della somma di 275.000 euro presente su un conto corrente intestato alla società. La difesa ha dedotto violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e dell'art. 322-bis c.p., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza di primo grado avrebbe disposto la confisca nei confronti di altra società e non dell'imputato persona fisica, che non era stata chiarita la nozione di profitto dei reati contestati, che andava verificata la disponibilità dei beni confiscati in capo alla società, che non era stato esaminato il vincolo di derivazione del denaro dai reati per cui vi era condanna e che mancava motivazione sulla mancata previa escussione della società indicata come formale titolare della disponibilità dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi nel merito perché ha ritenuto che l'impugnazione, proposta come ricorso per cassazione contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in materia soggetta a opposizione, dovesse essere riqualificata come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. e quindi gli atti andassero trasmessi alla Corte di appello di Bologna per la prosecuzione della procedura. La Corte ha escluso che la mancata adozione della fase de plano determini nullità, richiamando il principio di tassatività delle nullità, e ha aderito all'orientamento prevalente secondo cui, anche quando il giudice dell'esecuzione provveda irritualmente in camera di consiglio, il rimedio è l'opposizione e non il ricorso diretto per cassazione. Il procedimento è stato quindi rimesso al giudice competente per il riesame in sede esecutiva.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, c.p.p.
rito camerale non partecipato
la trattazione orale richiesta dalla difesa non era dovuta, perché il procedimento era da celebrarsi in camera di consiglio non partecipata
art. 667, comma 4, c.p.p.
il provvedimento del giudice dell'esecuzione va assoggettato a opposizione; se è proposto ricorso per cassazione, esso deve essere riqualificato come opposizione
art. 676, comma 1, secondo periodo, c.p.p.
nel procedimento esecutivo la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto provvedere senza formalità, richiamando la disciplina dell'art. 667, comma 4, c.p.p.
art. 666 c.p.p.
le garanzie di contraddittorio e difesa operano nella fase camerale, non nella preliminare decisione de plano
art. 177 c.p.p.
principio di tassatività della nullità
la mancata adozione della fase de plano non comporta nullità se la legge non la prevede espressamente
art. 178 c.p.p.
nullità di ordine generale
non sono configurabili nullità di ordine generale per la mancata fase de plano, perché il contraddittorio si esplica nella successiva fase camerale
art. 568, comma 5, c.p.p.
conservazione degli atti giuridici
il mezzo di impugnazione erroneamente proposto va riqualificato nel rimedio corretto, secondo favor impugnationis
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato dalla difesa come norma violata in tema di confisca in materia tributaria
art. 322-bis c.p.
richiamato dalla difesa come ulteriore parametro normativo asseritamente violato in materia di confisca
Massime di principio
- Avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione per i quali la legge prevede l'opposizione, il ricorso per cassazione proposto erroneamente deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
- La mancata adozione della fase preliminare de plano nel procedimento esecutivo non integra nullità, se la legge non la qualifica espressamente come tale; opera infatti il principio di tassatività delle nullità.
- Nel procedimento esecutivo, anche quando il giudice provveda irritualmente con forme camerali anziché de plano, il rimedio ordinario resta l'opposizione, perché il sistema mira a garantire un pieno riesame davanti al giudice dell'esecuzione e non un immediato controllo di legittimità.
- L'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte all'impugnazione non può pregiudicare la possibilità di ottenere la decisione sul merito in sede esecutiva, quando la legge prevede un diverso rimedio idoneo a tutelare il contraddittorio.
- La disciplina dell'opposizione in sede esecutiva è funzionale a consentire al giudice dell'esecuzione una cognizione piena anche su eventuali profili istruttori, non esperibili nel giudizio di legittimità.
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