Cassazione Penale, Ordinanza n. 28374/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, nel quale il Tribunale aveva riconosciuto la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per il tardivo adempimento alle prescrizioni impartite dal Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro, ma aveva negato l'estinzione del reato tramite oblazione in via giudiziale. Il ricorrente censurava tale diniego deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 162-bis c.p., 20, comma 1, e 24, comma 3, d.lgs. n. 758 del 1994. La Corte rileva però che il ricorso riproponeva questioni già esaminate e disattese dal Tribunale con argomenti corretti, senza confrontarsi con la ratio decisiva: la domanda di oblazione era stata proposta per la prima volta in sede di discussione, dunque oltre il termine previsto a pena di inammissibilità dall'art. 464, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma sulla oblazione, ma non ritenuto decisivo perché la domanda era stata proposta tardivamente.
Il Tribunale aveva riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in considerazione del tardivo adempimento alle prescrizioni.
art. 20, comma 1, d.lgs. n. 758 del 1994
Norma invocata dal ricorrente nel quadro della disciplina di settore sulle contravvenzioni in materia prevenzionistica.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 758 del 1994
Consente l'accesso all'oblazione in via giudiziale nei casi previsti dalla disciplina speciale; nel caso concreto è stato negato per tardività della richiesta.
Stabilisce un termine, a pena di inammissibilità, per formulare la richiesta di oblazione; la domanda proposta per la prima volta in discussione è stata ritenuta tardiva.
Fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento penale, la richiesta di oblazione deve essere proposta entro il termine processuale previsto, poiché la sua formulazione per la prima volta in sede di discussione è tardiva e determina l'inammissibilità della domanda.
- La disciplina speciale in materia di contravvenzioni prevenzionistiche non consente di superare i termini processuali ordinari per accedere all'oblazione giudiziale.
- La mancata specifica confutazione della ratio decidendi posta a base della decisione impugnata rende il ricorso meramente riproduttivo e quindi inammissibile.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto non comporta automaticamente l'accesso all'oblazione, che resta subordinato al rispetto dei presupposti e dei termini previsti dalla legge.
- In caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella sua determinazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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