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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06160/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

La Procura della Repubblica ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In fatto, il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stata dimostrata l'effettiva mancanza di una rituale comunicazione del provvedimento e, comunque, che l'opposizione fosse stata proposta oltre il termine. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo che il decreto non le era mai stato ritualmente comunicato e che il semplice dato del sistema informatico SICID non prova l'avvenuta comunicazione nelle forme di rito. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non aveva considerato l'attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era avvenuta alcuna comunicazione telematica o cartacea e aveva quindi erroneamente posto a carico della Procura la prova della data di effettiva conoscenza dell'atto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché, a prescindere dalla questione sulla validità o effettività della comunicazione del decreto di liquidazione, l'opposizione era comunque tardiva in quanto proposta ben oltre il termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., applicabile anche all'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Nel caso concreto il decreto era stato emesso il 25.10.2018 e l'opposizione era stata proposta il 28.9.2020, quindi oltre il termine. Quanto alle spese, la Corte non ha provveduto alla condanna, sia perché il ricorso era stato proposto dalla Procura della Repubblica, organo propulsore dell'attività giurisdizionale, sia per la mancata attività difensiva degli intimati. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della comunicazione del provvedimento; la Corte non fonda la decisione su questo profilo, ritenendo dirimente la tardività dell'opposizione per decorso del termine lungo.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per censurare la ripartizione dell'onere della prova sulla conoscenza dell'atto; la Corte ritiene non decisivo il tema, poiché l'opposizione era comunque tardiva per scadenza del termine lungo.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Norma che disciplina l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; la Corte afferma che a tale opposizione si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. in mancanza di comunicazione del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    Ritenuto applicabile anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002; il suo decorso rende tardiva l'opposizione proposta oltre il termine lungo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per escludere, nel caso concreto, i presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 136 c.p.c.

    La sentenza menziona la violazione dedotta dal ricorrente in relazione alla comunicazione del provvedimento, ma la ratio decidendi è comunque assorbita dalla tardività ex art. 327 c.p.c.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in mancanza di comunicazione del provvedimento, al termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile sia alla parte costituita sia alla parte contumace.
  • Quando l'impugnazione/opposizione è proposta oltre il termine lungo, la questione relativa alla rituale comunicazione del provvedimento e alla ripartizione dell'onere della prova sulla sua conoscenza diventa non decisiva ai fini del rigetto.
  • Ai fini della tempestività dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, rileva il dato oggettivo della data di emissione del decreto e della data di proposizione dell'opposizione, se il termine lungo è già decorso.
  • Non è normalmente disposta la condanna alle spese nei confronti della Procura della Repubblica quando agisce quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale e gli intimati non svolgono attività difensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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