Sentenza n. 606/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 139/2023 emessa dal Tribunale di TORINO - Sez. Lavoro - in data 25/01/2023, depositata in Cancelleria in data 25/01/2023, a definizione del giudizio recante n. 5431/2022 RGL - non notificata alla parte resistente e da questa non impugnata entro il termine lungo di legge ed oramai passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di pagamento derivante dalla sentenza n. 139/2023 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 139/2023 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato e recante la liquidazione di somme in suo favore. Ha dedotto l'omesso pagamento da parte del Ministero, nonostante la sentenza fosse stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e fosse decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato prodotto in copia conforme e notificato all'amministrazione, il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza pagamento e l'omessa esecuzione non era contestata. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, al rimborso del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni prima dell'esecuzione forzata o dell'attivazione della tutela esecutiva era decorso inutilmente al momento della proposizione del ricorso.
La sentenza del giudice ordinario è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
La liquidazione dei compensi è stata effettuata con dimidiazione dei parametri, oltre a ulteriori riduzioni motivate dalla serialità e dalla limitata difficoltà della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda volta all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando il titolo sia stato prodotto in copia conforme, notificato all'amministrazione e sia decorso inutilmente il termine previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione debitrice.
- In presenza di inottemperanza a un giudicato recante la condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine fissato nella sentenza e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico, anche con facoltà di delega, quando l'attività commissariale sia connessa ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza; in tal caso il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione ordinaria.
- La difficoltà organizzativa dell'amministrazione nell'esecuzione seriale di provvedimenti giudiziali non esclude l'obbligo di ottemperanza e non impedisce al giudice di fissare un termine per l'adempimento né di predisporre una misura commissariale sostitutiva.
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