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Sentenza

Sentenza del 31/03/2017 n. 8413 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - IN GENERE Immobile non iscritto in catasto con attribuzione di rendita - Criterio automatico di valutazione - Applicabilità ex art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 - Presupposti - Omissione - Istanza del contribuente di attribuzione di rendita - Necessità - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'accertamento INVIM relativo al maggior valore attribuito a un immobile composto da un capannone non accatastato e da una porzione di terreno, lamentando il difetto di motivazione dell'atto, l'omessa valutazione della documentazione relativa alla destinazione agricola del terreno e la mancata applicazione dei criteri di valutazione automatica previsti dalla normativa. In particolare, sosteneva che l'Ufficio non avesse adeguatamente considerato le caratteristiche dell'immobile e la destinazione urbanistica del terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze riguardassero sostanzialmente l'atto impositivo e non la sentenza impugnata, fossero carenti di autosufficienza e, in parte, formulate secondo una disciplina processuale non più applicabile. Non è stata ravvisata omessa pronuncia, poiché i giudici di merito avevano comunque esaminato la questione e respinto le contestazioni. La motivazione dell'avviso è stata ritenuta sufficiente, essendo indicato il criterio astratto di determinazione del maggior valore e gli elementi necessari per consentire la difesa. Quanto alla valutazione automatica, la Corte ha chiarito che essa è una facoltà del contribuente e richiede una dichiarazione espressa e una specifica istanza di attribuzione della rendita catastale; non risultando tale opzione, l'Ufficio poteva procedere alla determinazione del valore venale mediante accertamento. Nessuna condanna alle spese è stata disposta perché l'Agenzia non ha svolto attività difensiva, ma è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154

    L'applicazione del criterio automatico di valutazione è subordinata alla espressa dichiarazione di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo e alla specifica istanza di attribuzione della rendita catastale.

    Per gli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il criterio automatico non opera d'ufficio: deve essere scelto espressamente dal contribuente, che deve anche presentare la relativa istanza catastale e rispettare gli oneri procedurali previsti.

  • Art. 52, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'Ufficio procede all'accertamento del valore venale del bene.

    Se il contribuente non opta per la valutazione automatica, l'Amministrazione deve determinare il valore venale dell'immobile mediante un accertamento motivato, normalmente seguito dalla notifica di un avviso di accertamento.

  • Art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Stabilisce le regole per l'attività accertativa del valore, imponendo all'Ufficio di fondare la rettifica su elementi idonei a dimostrare il reale valore venale del bene.

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    L'avviso di accertamento deve essere motivato in modo tale da indicare il criterio utilizzato e gli elementi concreti necessari al contribuente per comprendere la pretesa e predisporre la difesa.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette completamente di esaminare una domanda o un'eccezione decisiva; non sussiste quando la questione è stata implicitamente valutata mediante una decisione incompatibile con la pretesa della parte.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione automatica catastale non è un beneficio applicabile automaticamente dall'Ufficio: il contribuente deve optare espressamente per essa e presentare la specifica istanza di attribuzione della rendita.
  • In assenza di opzione per il criterio automatico, l'Amministrazione può determinare il valore dell'immobile sulla base del valore venale, utilizzando un avviso di accertamento motivato e gli elementi previsti dalla disciplina accertativa.
  • La motivazione dell'avviso non deve necessariamente contenere una valutazione analitica di ogni elemento, ma deve indicare il criterio utilizzato e i dati concreti sufficienti a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
  • Per contestare una sentenza davanti alla Corte di cassazione occorre censurare specificamente la decisione impugnata, riportare gli elementi rilevanti degli atti e rispettare i requisiti di autosufficienza del ricorso; la mera riproposizione delle contestazioni già rivolte all'avviso può comportare l'inammissibilità.
  • La destinazione urbanistica o agricola del terreno può incidere sulla determinazione del valore, ma deve essere allegata e documentata tempestivamente e valutata attraverso censure processualmente corrette.
  • Il rigetto del ricorso può comportare il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, anche quando non siano liquidate spese in favore dell'Amministrazione.

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