Sentenza del 31/03/2017 n. 16458 - Corte di Cassazione
IVA - Omesso versamento - Reati non caratterizzati da frode.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Padova che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di omesso versamento dell'IVA previsto dall'art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, relativo a un importo di 329.272 euro per l'anno d'imposta 2006. Il ricorrente sosteneva che, in applicazione dell'art. 325 TFUE e della sentenza Taricco della Corte di giustizia dell'Unione europea, dovessero essere disapplicate o comunque non applicate le norme nazionali sulla prescrizione, ossia gli artt. 160 e 161 c.p., in ragione della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile ma infondato e lo ha rigettato, confermando quindi la decisione del Tribunale: il reato è rimasto estinto per prescrizione. La Corte ha stabilito che l'art. 325 TFUE, come interpretato dalla sentenza Taricco, non si applica al reato di omesso versamento dell'IVA previsto dall'art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, poiché tale fattispecie non è strutturalmente caratterizzata da frode. Il reato si perfeziona con il mancato pagamento dell'imposta dichiarata entro il termine previsto ed è punibile a titolo di dolo generico; non è necessario provare una condotta fraudolenta né uno specifico intento evasivo.
Norme richiamate
Art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000
Omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale
Il reato si consuma con il mancato pagamento dell'IVA dichiarata entro la scadenza del termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. È sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di non versare l'imposta dovuta; la frode e lo specifico fine di evasione non sono elementi costitutivi.
Articoli 160 e 161 c.p.
Norme sulla prescrizione del reato e sugli effetti degli atti interruttivi
Nel caso esaminato non dovevano essere disapplicate in applicazione dell'art. 325 TFUE, poiché il reato contestato non rientrava tra le frodi gravi lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.
Art. 325 TFUE
Gli Stati membri devono combattere le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione con misure dissuasive ed effettive.
La disposizione, secondo l'interpretazione della Corte, riguarda in particolare le frodi gravi lesive degli interessi finanziari dell'Unione e non si estende automaticamente ai reati tributari privi di elementi fraudolenti, come l'omesso versamento dell'IVA.
Sentenza CGUE, Grande sezione, Taricco, causa C-105/14, 8 settembre 2015
La nozione di frode comprende azioni od omissioni intenzionali relative all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti.
I principi Taricco sono riferiti alle ipotesi di frode grave in materia di IVA e non ai reati che consistono esclusivamente nel mancato pagamento dell'imposta dichiarata.
Art. 1 della Convenzione PIF
La frode consiste in qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti.
La nozione convenzionale di frode richiede una condotta fraudolenta, che non è presente nella fattispecie dell'omesso versamento dell'IVA basata sulla mera omissione del pagamento.
Art. 606 c.p.p., lett. e)
Il motivo è stato riqualificato dalla Corte come censura relativa all'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione ed è stato ritenuto ammissibile.
Art. 569 c.p.p.
La Corte di cassazione può interpretare la reale volontà della parte al di là della qualificazione formale del motivo di ricorso.
Massime di principio
- Il reato di omesso versamento dell'IVA si fonda sulla mancata corresponsione dell'imposta dichiarata entro il termine penalmente rilevante; non occorre dimostrare una frode, l'uso di documenti falsi o uno specifico piano evasivo.
- La dichiarazione annuale assume rilievo centrale: normalmente da essa emerge la consapevolezza dell'importo dovuto e, quindi, il dolo generico dell'omesso versamento.
- I principi Taricco e l'eventuale disapplicazione delle norme nazionali sulla prescrizione non si applicano automaticamente a ogni illecito IVA, ma richiedono una fattispecie strutturalmente riconducibile a una frode grave lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.
- La distinzione tra semplice omissione di pagamento e frode è decisiva: nel primo caso opera il regime ordinario della prescrizione; nel secondo possono assumere rilievo gli obblighi europei di repressione effettiva delle frodi.
- L'estinzione per prescrizione può essere confermata anche quando l'omesso versamento riguarda un importo elevato, se il reato non presenta elementi fraudolenti e i termini prescrizionali sono maturati.
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