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Sentenza

Sentenza del 31/03/2017 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Avviso di Accertamento ICI - Contraddittorio in tema di ICI

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento per l’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare preventivamente l’avvio del procedimento e consentire al contribuente di presentare osservazioni prima dell’adozione dell’atto.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. L’omesso contraddittorio preventivo, in materia di ICI, non costituisce di per sé un vizio dell’avviso di accertamento, poiché non esiste nell’ordinamento tributario una regola generale che imponga sempre il contraddittorio endoprocedimentale. Tale obbligo è riconosciuto, in via generale, soprattutto per i tributi armonizzati dell’Unione europea, mentre l’ICI è un tributo non armonizzato. La disciplina generale della legge n. 241/1990 sulla partecipazione al procedimento amministrativo non introduce un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in materia tributaria.

Norme richiamate

  • Sentenza Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015

    È da escludere l'esistenza di una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario.

    La sentenza esclude che, per tutti i tributi, l’amministrazione sia obbligata a instaurare un contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’atto impositivo. L’obbligo opera, in via generale, per i tributi armonizzati, secondo i principi del diritto dell’Unione europea, ma non automaticamente per i tributi non armonizzati.

  • Legge n. 241/1990, articolo 7

    Obbligo dell’Amministrazione di comunicare agli interessati l’avvio del procedimento.

    La disposizione disciplina la partecipazione al procedimento amministrativo, ma non è stata interpretata come fonte di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo applicabile a ogni procedimento tributario.

  • Imposta comunale sugli immobili (ICI)

    L’ICI è un tributo non armonizzato; pertanto, la sola mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, salvo specifiche disposizioni normative o particolari circostanze che impongano tale adempimento.

Massime di principio

  • Nei tributi non armonizzati, come l’ICI, l’assenza di un contraddittorio preventivo non rende automaticamente illegittimo l’avviso di accertamento.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce una garanzia generale applicabile indistintamente a tutti i procedimenti tributari.
  • L’obbligo di contraddittorio può derivare da una specifica norma, dalla disciplina del singolo tributo o dai principi europei applicabili ai tributi armonizzati.
  • Il richiamo alla legge n. 241/1990, e in particolare all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, non è sufficiente da solo a invalidare un accertamento tributario per mancata interlocuzione preventiva.
  • Per contestare validamente un avviso di accertamento occorre individuare una specifica violazione normativa o una concreta lesione del diritto di difesa, non limitandosi a dedurre l’assenza del contraddittorio in termini generali.

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