Sentenza del 31/03/2017 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a iscritto AIRE eseguita in Italia - Legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta omessa e inesistente, prima ancora che semplicemente nulla, perché effettuata in Italia anziché all’indirizzo estero risultante dall’AIRE. Di conseguenza, l’atto impositivo e la cartella di pagamento risultano privi di una valida notificazione e devono essere considerati non validamente portati a conoscenza del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica della cartella di pagamento, sostenendo che, in quanto residente all’estero e regolarmente iscritto all’AIRE, avrebbe dovuto ricevere la notifica presso l’indirizzo estero risultante dall’Anagrafe. La notifica eseguita in Italia, presso un indirizzo diverso da quello AIRE, non rispetta le modalità previste per i contribuenti residenti all’estero.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione degli atti tributari ai contribuenti residenti all’estero e iscritti all’AIRE
Per il contribuente italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE, la notifica deve essere eseguita presso l’indirizzo estero risultante dall’Anagrafe. Una notifica effettuata in Italia, senza rispettare tale indirizzo, è considerata omessa e inesistente.
Massime di principio
- Quando un contribuente è iscritto all’AIRE, l’Amministrazione deve utilizzare l’indirizzo estero ufficialmente risultante dall’Anagrafe per notificare gli atti tributari.
- La notifica effettuata in Italia a un contribuente AIRE non è automaticamente valida solo perché l’atto è stato consegnato a un familiare, a un domiciliatario o presso un precedente indirizzo italiano.
- L’inesistenza della notifica impedisce, in linea generale, che decorrano i termini per impugnare l’atto e può determinare l’invalidità degli atti successivi fondati su quella notificazione.
- È importante verificare che i dati di residenza estera comunicati all’AIRE siano aggiornati, poiché eventuali errori o omissioni possono incidere sulla valutazione della regolarità della notifica.
- La decisione riguarda specificamente notifiche eseguite in violazione dell’indirizzo AIRE e non significa che ogni notifica a un residente estero sia invalida: occorre esaminare le modalità concrete previste dalla normativa applicabile.
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