Sentenza del 31/03/2017 n. 8403 - Corte di Cassazione
Riscossione esattoriale-Pagamento delle imposte-Cartelle - Ruolo e cartella di pagamento - obbligo di indicazione estremi atti precedenti - finalità e contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva annullato una cartella di pagamento di euro 2.157.292,55 relativa a IRPEG e ILOR per l'anno 1985. Il ricorso contestava, da un lato, la ritenuta decadenza dal potere di riscossione e, dall'altro, la valutazione della CTR secondo cui la cartella era priva di motivazione perché non indicava puntualmente il numero dell'accertamento presupposto e la relativa data di notifica. L'Agenzia sosteneva che fosse sufficiente il riferimento a circostanze univoche idonee a individuare l'atto precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo di ricorso, ritenendo corretta la decisione della CTR. Sebbene non sia sempre indispensabile indicare gli estremi identificativi e la data di notifica dell'accertamento precedente, la cartella deve contenere elementi univoci che consentano al contribuente di identificarlo e di controllare la legittimità della riscossione. Nel caso concreto, il generico riferimento a un "Accertamento n. ------ notificato in data --------" era equivoco e non permetteva di individuare l'atto presupposto. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state compensate per metà; la restante metà, pari complessivamente a 12.000 euro oltre accessori, è stata posta a carico dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud.
Norme richiamate
Art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Per la validità del ruolo e della cartella esattoriale non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso
La norma non impone necessariamente l'indicazione formale completa dell'atto presupposto, ma richiede comunque che la cartella consenta di identificarlo in modo univoco e di verificare la legittimità della riscossione.
Art. 7, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa
Gli atti della riscossione devono indicare l'eventuale atto presupposto oppure fornire una motivazione, anche sintetica, della pretesa, purché sufficiente a rendere comprensibile la richiesta.
Art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32
Riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa
La disciplina primaria successiva ha ridimensionato il requisito degli estremi formali dell'atto precedente, valorizzando la concreta possibilità del contribuente di individuare la pretesa e difendersi.
Artt. 1 e 6 d.m. Finanze 3 settembre 1999, n. 321
Estremi di tale atto e la relativa data di notifica
La previsione regolamentare deve essere letta in combinato disposto con le norme primarie successive: non impone automaticamente la nullità della cartella quando manchino numero e data, se l'atto è comunque individuabile con certezza.
Art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo applicabile ratione temporis
La norma disciplina i termini entro i quali deve essere esercitato il potere di riscossione, questione sollevata dall'Agenzia ma non esaminata dalla Corte perché assorbita dal rigetto del motivo relativo alla motivazione della cartella.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento collegata a un precedente accertamento non è automaticamente nulla solo perché non riporta il numero e la data di notifica dell'accertamento.
- È però necessario che la cartella contenga riferimenti o circostanze concrete, precise e univoche che permettano al contribuente di identificare l'atto presupposto e verificare la legittimità della riscossione.
- Un riferimento generico o compilato con dati mancanti, come "Accertamento n. ------ notificato in data --------", è insufficiente quando può riferirsi a fattispecie diverse, quali liquidazione da dichiarazione, accertamento definitivo o esecuzione di una sentenza.
- La motivazione della cartella deve essere valutata in concreto: prevale la possibilità effettiva di comprendere l'origine della pretesa e di predisporre la difesa, non il mero rispetto di formule formali.
- Le norme regolamentari che richiedono gli estremi completi dell'atto precedente devono essere coordinate con le norme primarie successive, che consentono anche un riferimento sostanziale purché univoco.
- Quando una decisione può essere confermata per carenza di motivazione della cartella, gli altri motivi relativi ai termini di riscossione o alla motivazione della sentenza possono essere dichiarati assorbiti.
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