Cassazione Penale, Sentenza n. 38372/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 31/03/2022, che in parziale riforma del primo grado ha confermato la responsabilita di Giuseppe Avignone, Michele Di Palma e Giovanni Galeani per l'importazione di circa 10 kg di cocaina occultata in lastre di marmo provenienti da Santo Domingo (art. 73 d.P.R. n. 309/1990), ha confermato la confisca dell'autovettura a carico di Galeani e ha accolto il concordato ex art. 599-bis c.p.p. con rinuncia ad altri motivi per Salvatore Avignone, Mauro Cevasco, Giuseppe Galati e Carmelo Oliverio. I ricorrenti deducono, tra gli altri, vizio di motivazione sulla responsabilita e sulla commisurazione della pena (Avignone G.), apoditticita e contraddittorieta della motivazione e mancata valutazione di dichiarazioni liberatorie e intercettazioni (Di Palma), eccessiva valorizzazione delle intercettazioni, travisamento probatorio, sproporzione nella confisca della vettura intestata alla madre e irragionevolezza della condanna alle spese (Galeani). Alcuni ricorrenti contestano altresi la scelta del concordato in appello ritenendo dovuta l'assoluzione ex art. 129 c.p.p.
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Motivazioni principali: per i quattro imputati che avevano concordato la pena (ex art. 599-bis c.p.p.) le doglianze rinunciate in appello sono precluse e quindi inammissibili in cassazione; per gli altri ricorrenti l'inammissibilita deriva dall'assenza di un confronto puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata, dalla mera riproposizione in cassazione di doglianze gia sollevate e disattese in appello e dalla natura di censure in fatto non sindacabili in sede di legittimita (valutazione di intercettazioni e attendibilita delle dichiarazioni dei correi). È stata confermata la possibilita per la Corte di merito di valutare la congruita patrimoniale ai fini della confisca. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che incrimina l'importazione di stupefacenti; applicata per imputare l'importazione di circa 10 kg di cocaina occultata nel marmo.
Regola il concordato in appello; la rinuncia ai motivi nell'ambito del concordato limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche in cassazione sulle doglianze rinunciate.
Norma sul proscioglimento; le doglianze relative alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento rinunciate in appello non sono ammissibili in cassazione.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Determinano i requisiti formali e sostanziali dell'impugnazione: il ricorso deve contenere un confronto specifico e puntuale con la motivazione impugnata, pena l'inammissibilita.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita la sindacabilita in cassazione di questioni di fatto: non sono valutabili in sede di legittimita doglianze meramente di fatto o basate su diversa rivalutazione del materiale probatorio, salvo travisamento della prova.
Consente l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) per i ricorrenti responsabili di colpa nel determinare l'inammissibilita del ricorso; applicata per la condanna a euro 3.000 ciascuno.
Massime di principio
- La scelta del concordato ex art. 599-bis c.p.p. con rinuncia a motivi di appello preclude la loro discussione in cassazione: le doglianze rinunciate producono giudicato e rendono inammissibile il ricorso su quei profili.
- In cassazione è indispensabile il confronto specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la omissione di tale confronto rende il ricorso inammissibile.
- La Corte di legittimità non esercita un sindacato libero sui fatti: la rivalutazione delle intercettazioni o delle dichiarazioni dei correi è vietata salvo che non sia dimostrato un travisamento della prova decisivo e incontestabile.
- Le doglianze meramente di fatto o volte a rimettere in discussione la valutazione probatoria del giudice di merito (intercettazioni, attendibilita di confessioni) sono inammissibili in cassazione se non accompagnate da specifiche censure di motivazione.
- La confisca puo essere giustificata anche valutando il reddito e il patrimonio complessivo, inclusi elementi familiari (es. redditi della madre se il bene e intestato), se risulta sproporzionata rispetto ai mezzi disponibili.
- L'odierna decisione conferma che ricorsi infondati o redatti senza il necessario confronto argomentativo possono comportare condanne alle spese e ammende a carico dei ricorrenti.
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