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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45226/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto il riesame avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 105.352,00 ritenuti profitto di reati (associazione a delinquere finalizzata a delitti tributari e reato di cui all'art. 640‑bis c.p.), nonché censura dell'utilizzabilità delle intercettazioni (art. 268, comma 3 c.p.p.), contestazione del fumus boni iuris in relazione alle accuse (art. 416 c.p.; art. 640‑bis c.p.), e doglianze sul periculum in mora e sull'origine lecita dei beni posti a sequestro

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto privo di interesse il primo motivo relativo alle intercettazioni poiché il Tribunale aveva già escluso l'utilizzo del loro contenuto; ha osservato che il ricorso alla Cassazione contro ordinanze di sequestro è consentito solo per violazione di legge o per vizi di motivazione così radicali da rendere il provvedimento incomprensibile, e ha ritenuto infondate o non consentite in questa sede le censure relative al fumus e alla valutazione probatoria, poiché il giudice del riesame aveva adeguatamente esaminato gli elementi rilevanti (fatti, dichiarazioni di clienti, note di credito, operazioni di cessione di crediti) e motivato il periculum in mora. Ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 268, comma terzo, cod. proc. pen.

    presente nel provvedimento impugnato e nel ricorso

    regola l'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte rileva che, se il giudice del riesame esclude l'uso delle captazioni per violazione della norma, la deduzione di inutilizzabilità diventa priva di interesse in Cassazione salvo indicazione puntuale dell'atto ancora affetto da vizio e della rilevanza probatoria perdurante

  • art. 416 cod. pen.

    contestato come capo a) nell'atto di sequestro

    la contestazione di associazione a delinquere è stata valutata dal giudice del riesame in termini di fumus sulla base delle risultanze probatorie; la Corte ricorda che la verifica del fumus è di natura sommaria e non è sindacabile in Cassazione se correttamente motivata

  • art. 640‑bis cod. pen.

    contestato come capo b) (illecita produzione/cessione di crediti d'imposta)

    norma relativa alla truffa o fattispecie collegate all'indebita percezione/uso di crediti fiscali; il Tribunale ha considerato gli elementi indiziari sulle cessioni e monetizzazioni dei crediti per valutare il fumus

  • art. 120, D.L. 34/2020

    richiamato nel provvedimento come disciplina dei crediti d'imposta per sanificazione COVID

    norma che ha introdotto i crediti d'imposta oggetto di acquisizione e successiva cessione; i crediti derivanti da tali disposizioni possono costituire oggetto di sequestro se ritenuti profitto del reato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    citato nella parte dispositiva per la condanna alla somma a favore della Cassa delle Ammende

    consente alla Corte di infliggere una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per la condanna alla somma ritenuta equa

Massime di principio

  • Se il giudice del riesame esclude l'utilizzo delle intercettazioni per violazioni procedurali, in Cassazione quel motivo può risultare privo di interesse salvo che la parte indichi specificamente quale atto resti viziato e quale rilevanza probatoria residua ne derivi
  • Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso principalmente per violazione di legge o per vizi di motivazione così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; non è luogo per rinnovare una rivalutazione completa delle prove o della fondatezza dell'accusa
  • Il giudice del riesame deve valutare il fumus boni iuris considerando le risultanze processuali e confrontando, anche sommariamente, le argomentazioni difensive; omissioni non sempre determinano l'annullamento se la motivazione resta complessivamente esaustiva
  • La sussistenza del periculum in mora può essere motivata con il rischio concreto che il soggetto disponga del denaro o ne impedisca la restituzione; la Corte di legittimità verifica la sufficienza giuridica della motivazione più che la valutazione fattuale
  • Documentazione contabile e dichiarazioni contraddittorie tra testi possono essere opportunità difensive sul piano del merito; tuttavia, per la misura cautelare sono spesso sufficienti indizi solidi e una motivazione che colleghi gli elementi al quadro indiziario

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