Cassazione Civile, Ordinanza n. 34834/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (produttore energia)
La controversia
La controversia riguarda il corrispettivo dovuto dal gestore pubblico per l'energia elettrica prodotta da due centrali idroelettriche e ceduta in esecuzione di convenzioni stipulate tra le parti nell'ambito della disciplina incentivante per le fonti rinnovabili. La società produttrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di somme relative alle cessioni di energia; il gestore aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, che la componente incentivante doveva essere calcolata solo per otto anni dal primo parallelo con la rete pubblica, che le convenzioni e la normativa di settore non consentivano di protrarre oltre tale termine il beneficio, che il computo degli anni doveva tener conto anche dei periodi in cui gli impianti erano stati locati a terzi e che alcuni importi fatturati non sarebbero stati dovuti o comunque sarebbero stati contestati. In cassazione il gestore ha denunciato, con cinque motivi, violazione e falsa applicazione delle norme interpretate dalla corte d'appello, omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme processuali sulle contestazioni e sul divieto di nuove domande/eccezioni, sostenendo che la decorrenza degli incentivi dovesse ancorarsi al primo parallelo e non alla effettiva entrata in esercizio degli impianti.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i cinque motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la corte d'appello ha correttamente interpretato la delibera CIP n. 6/1992 e l'art. 4-bis del D.M. 4 agosto 1994, oltre alle convenzioni tra le parti, ritenendo che il periodo di otto anni per la corresponsione della componente incentivante decorra dall'effettiva entrata in esercizio dell'impianto e non dal solo primo parallelo con la rete pubblica. Secondo la Corte, la suddivisione in periodi del funzionamento dell'impianto non è tassativa e l'interpretazione accolta è coerente con la ratio della disciplina, diretta a incentivare la produzione effettiva di energia da fonti rinnovabili. Ha inoltre rilevato che le ulteriori censure di fatto restano assorbite dalla correttezza dell'interpretazione normativa e che la doglianza sulle fatture era inammissibile per genericità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'interpretazione della disciplina di settore deve muovere dal dato letterale e può essere integrata dal criterio teleologico; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione combinata letterale e finalistica.
art. 22 L. 9 gennaio 1991, n. 9
Norma di base della disciplina incentivante richiamata per ricostruire la durata e la decorrenza della componente aggiuntiva sul prezzo di cessione dell'energia.
Delibera CIP n. 6 del 1992
Ha introdotto una componente aggiuntiva incentivante, per otto anni, a favore dei produttori di energia da fonti rinnovabili; la decorrenza va ancorata all'entrata in esercizio dell'impianto.
art. 4-bis D.M. 4 agosto 1994
"Ai fini della definizione del prezzo di cessione il funzionamento dell'impianto può essere suddiviso nei seguenti periodi: a) collaudo... b) avviamento... c) periodo di corresponsione della componente... ha la durata di 8 anni dalla fine del periodo di avviamento... d) periodo di corresponsione del solo costo evitato..."
La facoltà di suddividere il funzionamento dell'impianto in periodi non è stata letta come tassativa e inderogabile; il periodo incentivato di otto anni decorre dalla fine dell'avviamento, ma la disciplina va coordinata con la concreta entrata in esercizio dell'impianto e con la ratio incentivante.
Richiamato come norma invocata per l'inserzione automatica di clausole; la censura è stata respinta perché la lettura della normativa speciale era corretta.
Richiamato in relazione alla disciplina contrattuale e alla conformazione delle convenzioni alle norme imperative; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
Invocato per contestare la valutazione delle risultanze di causa; la censura è stata ritenuta infondata.
Invocato per lamentare erronea valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto assorbente la corretta interpretazione della disciplina sostanziale.
Richiamati per l'interpretazione delle convenzioni; la Corte ha confermato l'esito interpretativo del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro di deduzione delle violazioni di legge prospettate nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro di deduzione del vizio processuale relativo alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Parametro di deduzione dell'omesso esame di fatti decisivi; le censure sono state ritenute assorbite o non ammissibili nei limiti prospettati.
Richiamato per sostenere un erroneo riparto dell'onere della prova; la Corte non ha ravvisato violazione.
Richiamato per censurare la decisione sulle contestazioni relative alle fatture; la doglianza è stata reputata non ammissibile per genericità.
Invocato per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia sulle contestazioni concernenti le fatture; censura respinta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella disciplina incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il periodo di corresponsione dell'incentivo va letto in funzione della ratio di effettivo sostegno alla produzione, sicché la decorrenza non può essere ancorata a un dato meramente formale se ciò frustra l'effettiva fruizione del beneficio.
- L'interpretazione di norme speciali e delle convenzioni attuative deve partire dal dato letterale ma può essere integrata dal criterio teleologico, specie quando il testo utilizza espressioni che segnalano una facoltà organizzativa e non un vincolo tassativo.
- Quando il giudice di merito interpreta correttamente la disciplina sostanziale applicabile e la soluzione è coerente con la ratio legis, le censure di fatto che mirano a una diversa decorrenza del beneficio restano assorbite e non sono riesaminabili in cassazione come terzo grado di merito.
- Le doglianze sulle risultanze fattuali e sulla contestazione di specifici importi devono essere formulate in modo puntuale e autosufficiente; una contestazione generica è inammissibile in sede di legittimità.
- L'onere di dimostrare l'erroneità del calcolo del credito e la mancata debenza delle somme non può prescindere dalla corretta ricostruzione della disciplina contrattuale e regolamentare che governa il rapporto tra produttore e acquirente pubblico dell'energia.
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