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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35140/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bari del 27 ottobre 2023, che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 13 dicembre 2024, con la quale era stato ritenuto responsabile di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e condannato a un anno e sei mesi di reclusione e a 4.000 euro di multa, con riconoscimento della recidiva specifica. Il fatto riguardava il possesso di una pianta di marijuana alta circa 170 centimetri, 14 grammi di infiorescenze e ulteriori quantitativi di marijuana essiccata, dai quali gli accertamenti tecnici indicavano la ricavabilità di 636 dosi medie singole. Con il primo motivo la difesa ha contestato la destinazione non esclusivamente personale della sostanza, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Con il secondo ha censurato il riconoscimento della recidiva specifica, lamentando l’assenza di una concreta verifica della maggiore pericolosità sociale. Con il terzo ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. Con il quarto ha censurato la determinazione della pena, ritenuta superiore al minimo edittale e non adeguatamente motivata, anche in relazione al comportamento collaborativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto diretto a ottenere una diversa lettura delle prove, senza individuare effettive lacune o illogicità nella motivazione di merito: il quantitativo e le dosi ricavabili, insieme alla presenza di infiorescenze e marijuana essiccata e alla non esaustività della spiegazione dell’imputato, erano stati valutati unitariamente come indizi della destinazione allo spaccio. La Corte ha precisato che i parametri quantitativi dell’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990 non costituiscono prova legale né determinano un’inversione dell’onere probatorio, ma sono indizi da valutare secondo l’art. 192, comma 2, c.p.p. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la recidiva era stata motivata con riferimento al precedente specifico, all’omogeneità e gravità delle condotte e alla loro prossimità temporale, e non sulla sola esistenza di precedenti. Anche le censure sul diniego dell’art. 131-bis c.p. e dell’attenuante dell’art. 62, n. 4, c.p. sono state ritenute manifestamente infondate, in ragione degli indici di offensività complessivamente considerati e del numero di dosi destinate alla cessione. Quanto alla pena, la Corte ha rilevato che la quantificazione era inferiore al medio edittale e che la motivazione rientrava nei limiti della discrezionalità del giudice di merito. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990

    È principio consolidato che il dato ponderale nom dissolva, da solo, l'onere di provare la destinazione illecita della sostanza: gli indici indicati dall'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 non costituiscono prova legale, ma indizi soggetti alla regola dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e alla verifica della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

    I parametri quantitativi previsti dalla disposizione non provano automaticamente la destinazione allo spaccio e non trasferiscono l’onere della prova; costituiscono indizi da valutare insieme agli altri elementi acquisiti.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    È principio consolidato che il dato ponderale nom dissolva, da solo, l'onere di provare la destinazione illecita della sostanza: gli indici indicati dall'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 non costituiscono prova legale, ma indizi soggetti alla regola dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e alla verifica della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

    Gli indizi quantitativi relativi allo stupefacente devono essere sottoposti alla valutazione probatoria prevista dall’art. 192, comma 2, c.p.p. e apprezzati congiuntamente agli altri elementi del caso.

  • art. 131-bis c.p.

    L'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è stata sorretta dalla pluralità degli indici di offensività: quantità complessiva, numero delle dosi, articolazione della detenzione e precedente specifico apprezzati unitariamente.

    La particolare tenuità va valutata considerando unitariamente gli indici di offensività pertinenti al caso; pluralità e consistenza di tali indici possono giustificare il diniego della causa di non punibilità.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è stata sostenuta, con motivazione non manifestamente illogica, in ragione del numero delle dosi destinate alla cessione.

    Il numero delle dosi destinate alla cessione può costituire ragione non manifestamente illogica per escludere l’attenuante.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile se cui si applica in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche ove il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

    La scelta della pena entro la cornice edittale è discrezionale; quando la pena è collocata in misura media o prossima al minimo, il richiamo a criteri di adeguatezza o equità può rendere implicita la considerazione dei parametri dell’art. 133 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I parametri quantitativi relativi alla sostanza stupefacente non costituiscono prova legale della destinazione allo spaccio e non determinano un’inversione dell’onere della prova: sono indizi da valutare secondo l’art. 192, comma 2, c.p.p. insieme agli ulteriori elementi acquisiti. Quando il quantitativo è difficilmente compatibile con l’uso esclusivamente personale, la sua forza indiziaria cresce in relazione alle dosi ricavabili e può concorrere con gli altri elementi a fondare la conclusione sulla destinazione della sostanza.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede una valutazione concreta della progressione criminosa e della relazione qualificata tra precedenti e nuovo illecito; la mera esistenza di precedenti penali non è sufficiente. Rilevano, tra gli altri elementi, tipologia e omogeneità dei reati, prossimità temporale, gravità e natura dei beni giuridici lesi.
  • La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, dell’esiguità del danno o del pericolo e del grado di colpevolezza; la quantità complessiva, il numero delle dosi, le modalità della detenzione e gli eventuali precedenti possono essere apprezzati unitariamente.
  • La determinazione della pena entro la cornice edittale appartiene alla discrezionalità del giudice di merito. Quando la pena è collocata in misura media o, a maggior ragione, prossima al minimo, il richiamo a criteri di adeguatezza ed equità può rendere implicita la valutazione dei parametri dell’art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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