Cassazione Civile, Ordinanza n. 34448/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, quindi, la decisione di merito che aveva accolto la revocatoria ordinaria e dichiarato inefficaci verso la banca gli atti di compravendita impugnati. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, in favore della banca controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una banca contro una serie di compravendite immobiliari effettuate da due fideiussori della società debitrice principale in favore di prossimi congiunti. La banca assumeva di essere creditrice della società affidata per saldi passivi di un finanziamento e di un conto corrente e di avere già ottenuto decreti ingiuntivi; sosteneva inoltre che, nelle more, i fideiussori avessero alienato tre immobili a favore del figlio, dell'altro figlio e del genero, con atti idonei a pregiudicare la garanzia patrimoniale. Il tribunale aveva accolto la revocatoria, e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti, terzi acquirenti, deducevano: 1) che gli atti non fossero revocabili perché eseguiti in adempimento di obbligazioni già assunte con precedenti preliminari, con censura ex art. 2901, comma 3, c.c. e omesso esame di fatti decisivi; 2) che la revocatoria fosse comunque illegittima o sproporzionata perché il pregiudizio alla banca sarebbe stato insussistente o comunque limitato, stante l'esiguità del credito e l'esistenza di tre immobili, con lamentata violazione dell'art. 2901, comma 1, c.c. e dell'art. 345 c.p.c.; 3) da uno dei ricorrenti, che la corte avesse errato nel ritenere anteriore il credito della banca rispetto all'atto di disposizione, poiché il credito derivava da fideiussione e il terzo non avrebbe potuto prevedere il pregiudizio; 4) che fosse stata valorizzata in modo illegittimo la sola affinità familiare per desumere la consapevolezza del terzo acquirente, con denuncia di violazione degli artt. 2697, 2729 e 2901 c.c. La Cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili: in particolare, ha escluso il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme, ha rilevato che le censure miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, e ha confermato il principio secondo cui, in caso di fideiussione, l'azione revocatoria è esperibile per atti dispositivi successivi alla fideiussione sulla base della sola esistenza del debito e della scientia damni; ha inoltre ribadito che il rapporto di stretta parentela/affinità, insieme agli altri elementi indiziari valorizzati dai giudici di merito, può concorrere a provare la consapevolezza del terzo pregiudizio alle ragioni creditorie.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria richiede, a seconda dei casi, la sussistenza del pregiudizio alle ragioni del creditore e della consapevolezza del debitore e, per l'atto oneroso, del terzo; non è esclusa per il solo fatto che l'atto sia posto in essere dal fideiussore, né per la sola asserita mancata esigibilità del credito. Gli atti eseguiti in adempimento di un'obbligazione già assunta e scaduta non sono revocabili, ma la censura sul punto è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per la natura di doppia conforme.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la ripartizione dell'onere probatorio in tema di scientia damni e anteriorità del credito; la Corte ha però osservato che la doglianza si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
Invocato in relazione alla prova presuntiva della consapevolezza del terzo acquirente; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a presunzioni, ove fondate su plurimi elementi convergenti apprezzati dal giudice di merito.
Richiamato nella censura relativa alla dedotta estensione impropria della domanda revocatoria; la Corte non ha ravvisato una questione processuale utile, trattandosi in sostanza di critica al giudizio di merito e alla valutazione del pregiudizio.
Le censure ex n. 5 sono state dichiarate inammissibili sia per la presenza di doppia conforme, sia perché formulate come richiesta di nuova valutazione dei fatti; le censure ex n. 3 sono state giudicate generiche e non idonee a denunciare una effettiva violazione di legge.
In caso di doppia conforme è preclusa la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo i casi di motivazione del tutto mancante o affetta da radicali vizi logici o giuridici.
Richiamato nel dato processuale relativo al deposito delle memorie in camera di consiglio.
Richiamato nel dispositivo per gli oneri conseguenti al rigetto/inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e conseguente applicazione del contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure che sollecitano una nuova valutazione del fatto o delle prove sono inammissibili, poiché il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa salvo che il ricorrente indichi specificamente ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito o ricorrano vizi motivazionali radicali.
- L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche nei confronti di atti dispositivi compiuti dal fideiussore dopo la prestazione della garanzia, dovendosi guardare al momento di insorgenza del credito e non alla sua esigibilità concreta.
- Ai fini della revocatoria, la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente può essere desunta anche per presunzioni, purché il giudice valorizzi elementi convergenti e logicamente significativi, quali i rapporti familiari, la sequenza temporale degli atti, le modalità di pagamento e la spoliazione patrimoniale complessiva.
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'etichetta formale del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la parte miri in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie.
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