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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 940/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies). Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla disciplina del reato complesso (art. 84 cod. pen.) e al principio del ne bis in idem, sostenendo che vi fosse una pendenza di altro processo a suo carico (per reato ex art. 590-bis c.p., aggravato per guida in stato di ebbrezza sub iudice) tale da determinare una violazione del divieto di duplicazione della responsabilità penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata: il ricorrente non ha indicato in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso rispetto alla ratio decidendi della Corte territoriale. La Corte ha rilevato che la questione del possibile ne bis in idem era stata comunque considerata dalla Corte d'appello, la quale non aveva dichiarato l'improcedibilità ma aveva ritenuto possibile la rilevabilità della questione in sede esecutiva. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza; indicata come fattispecie di reato per la quale il ricorrente era stato condannato (commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies).

  • art. 84 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina del reato complesso; il ricorrente aveva formulato un'eccezione connessa alla cumulabilità delle fattispecie, ma la censura non è stata sviluppata confrontando la motivazione impugnata.

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma relativa al delitto di lesioni personali stradali; richiamata perché esisteva un altro procedimento pendente per fattispecie aggravata per guida in stato di ebbrezza, fatto che il ricorrente riteneva determinasse un ne bis in idem.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati con riferimento ai requisiti formali del motivo di impugnazione: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta; l'assenza del confronto puntuale con la motivazione rende il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna al pagamento di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o colposamente inammissibile; applicata per disporre il versamento di euro 3.000 dal ricorrente.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata come parametro per valutare i profili di colpa che giustificano la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza (Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584)

    Richiamata per il principio secondo cui l'impugnazione deve offrire una critica argomentata e un confronto puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato; la mancanza di questo confronto determina inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi generici o ripetizioni del fatto non sono sufficienti e portano all'inammissibilità.
  • Per prospettare un problema di ne bis in idem è necessario dimostrare concretamente che la questione non sia stata valutata o che la valutazione sia viziata; se la Corte territoriale ha preso in considerazione il tema (anche rimandandone la valutazione all'esecuzione) il gravame deve mirare specificamente a quella motivazione.
  • Gli artt. 581 e 591 c.p.p. impongono l'indicazione dettagliata delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a fondamento di ciascun motivo di ricorso; il mancato rispetto di tali requisiti è causa automatica di inammissibilità.
  • Se il giudice d'appello rileva una questione rilevabile in sede esecutiva (anziché dichiarare l'improcedibilità) ciò non implica necessariamente un vizio immediatamente ritenibile in cassazione: va spiegato nel ricorso perché la valutazione svolta è erronea.
  • Ricorsi manifestamente infondati o redatti senza la necessaria diligenza possono essere sanzionati con l'addebito delle spese e con il pagamento di somme alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), specie quando emerge una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • In situazioni analoghe è consigliabile, prima di proporre ricorso, predisporre un'analisi comparativa puntuale delle motivazioni della sentenza impugnata e formulare motivi che indicano esattamente dove e perché la motivazione è errata o insufficiente.

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