Cassazione Civile, Ordinanza n. 16626/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia riguarda la restituzione, da parte dell'erede di un pensionato, di somme che l'ente previdenziale aveva corrisposto in precedenza e che erano divenute indebitamente percepite per effetto del sopravvenuto giudicato negativo sull'an della riliquidazione della prestazione pensionistica. Il punto controverso era se, nel determinare l'importo da ripetere, dovesse includersi anche la quota fiscale già versata all'Erario a titolo di acconto d'imposta, cioè se la ripetizione dovesse avvenire al lordo oppure al netto delle ritenute fiscali. L'ente ricorrente ha censurato la decisione di merito che aveva limitato la condanna alla restituzione dell'importo netto, sostenendo la debenza della ripetizione al lordo delle ritenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, quando una prestazione lavorativa o pensionistica sia stata corrisposta in eccesso e poi risulti indebita, la ripetizione può essere chiesta solo per quanto effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del percettore, quindi al netto delle ritenute fiscali già operate e versate. La presenza di rapporti separati con il fisco non consente di pretendere dal percettore la restituzione di somme mai effettivamente incassate. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1
Il diritto al rimborso fiscale spetta, in via principale, a chi ha eseguito il versamento anche nei casi di inesistenza totale o parziale dell'obbligo fiscale, oltre che di errore materiale o duplicazione.
La nuova disciplina richiamata dalla Corte conferma, in via generale, che la restituzione delle somme indebitamente percepite avviene al netto delle ritenute subite e che tale restituzione non costituisce onere deducibile dal reddito.
La disposizione è evocata come conferma legislativa di un principio già applicato dalla giurisprudenza costante, secondo cui la ripetizione dell'indebito avviene al netto delle ritenute fiscali.
Massime di principio
- Quando una somma corrisposta a titolo di retribuzione o pensione divenga indebita, la ripetizione dell'indebito va limitata a quanto il percettore abbia realmente incassato, cioè all'importo netto.
- Le ritenute fiscali versate all'Erario non possono essere pretese in restituzione dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale nei confronti del lavoratore o del pensionato, perché non sono entrate nella sua sfera patrimoniale.
- L'eventuale diritto al rimborso delle somme versate al fisco spetta, in via principale, al soggetto che ha effettuato il versamento, secondo la disciplina tributaria applicabile, sicché i rapporti con l'Amministrazione finanziaria restano distinti dalla ripetizione nei confronti del percettore.
- La sopravvenuta caducazione dell'obbligo di pagamento non giustifica la richiesta di restituzione al lordo delle ritenute fiscali, quando tali importi non siano mai stati percepiti dal destinatario finale.
Come è indicizzato
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