Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26130/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi sulla base degli studi di settore, ritenendo la società non congrua allo studio TG66U. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, riducendo gli importi; la Commissione tributaria regionale aveva poi ulteriormente ridotto i ricavi accertati, valorizzando la versione evoluta dello studio di settore e ritenendo che l’Ufficio non avesse adeguatamente verificato la maggiore aderenza alla realtà aziendale. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR ritenuto legittimo un accertamento fondato solo sullo studio di settore senza adeguamento alla realtà aziendale e senza qualificare lo scostamento come grave incongruenza; (2) violazione della stessa norma per difetto di motivazione dell’avviso, poiché non sarebbero state indicate le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni formulate in contraddittorio; (3) violazione dell’art. 39 citato per non avere considerato che uno scostamento pari al 7% non integrerebbe la grave incongruenza richiesta; (4) omesso esame di un fatto decisivo, perché lo studio di settore, se aggiornato secondo i modelli del 2009 e tenendo conto dei compensi ai soci amministratori, avrebbe dato esito congruo e coerente, eliminando lo scostamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che negli accertamenti fondati sugli studi di settore la procedura richiede il contraddittorio endoprocedimentale e che, una volta svolto, l’avviso deve dare conto dello scostamento e delle ragioni per cui le osservazioni del contribuente sono state disattese; nella specie, dall’avviso emergeva che l’Ufficio aveva esaminato le deduzioni della società e ne aveva spiegato il rigetto, sicché non era ravvisabile un vizio formale di motivazione. Ha inoltre evidenziato che la doglianza sulla mancata qualificazione dello scostamento come grave incongruenza non risultava utilmente dedotta nei gradi di merito e richiedeva comunque accertamenti di fatto non proponibili in cassazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste del vizio di omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a contestare la valutazione di merito della prova presuntiva effettuata dal giudice di appello; in ogni caso è stato ritenuto anche infondato, poiché la presenza di maggiori costi per compensi ai soci non incide sulla corretta individuazione dello studio di settore applicabile. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Negli accertamenti basati sugli studi di settore la legittimità dell’atto dipende dall’attivazione del contraddittorio, dalla motivazione sullo scostamento rispetto agli standards e dalla spiegazione delle ragioni per cui le contestazioni del contribuente non sono state accolte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale, qui invocato rispetto alla disciplina dell’accertamento tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o della prova presuntiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. Sez. U. 18 dicembre 2009, n. 26635

    L’applicazione degli studi di settore costituisce sistema di presunzioni semplici che acquista gravità, precisione e concordanza solo all’esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente.

  • Cass. 20 settembre 2017, n. 21754

    L’avviso emesso a seguito del contraddittorio deve essere motivato sul rilievo dello scostamento, sulla concreta applicabilità dello standard e sulle ragioni del rigetto delle contestazioni del contribuente.

  • Cass. 31 maggio 2018, n. 13908

    Se il contribuente deduce in contraddittorio circostanze concrete che giustificano lo scostamento, l’Ufficio deve confutarle adeguatamente nell’atto impositivo.

  • Cass. 27 maggio 2022, n. 17335

    Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione dell’avviso riguarda la sussistenza formale dell’adempimento procedimentale, non la completezza o l’adeguatezza nel merito delle risposte dell’Ufficio.

  • Cass. 27 luglio 2016, n. 156161

    Quando l’avviso non è una mera clausola di stile e contiene un sia pur sintetico raffronto con le osservazioni del contribuente, il requisito motivazionale può ritenersi assolto.

  • Cass. 30 ottobre 2018, n. 27560

    Il giudice può ridimensionare la pretesa tributaria esercitando poteri sostitutivi di valutazione del merito, senza che ciò implichi automaticamente un vizio formale dell’atto impositivo.

  • Cass. 17 ottobre 2019, n. 1161

    Nel processo tributario, di natura impugnatoria, le doglianze sui presupposti dell’atto impositivo devono essere ritualmente dedotte nei precedenti gradi di giudizio e non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.

  • Cass. 3 novembre 2020, n. 24260

    Una questione nuova può essere esaminata in cassazione solo se non richiede accertamenti di fatto, trattandosi di mera qualificazione giuridica di fatti già tempestivamente dedotti.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati sugli studi di settore la presunzione fiscale non nasce automaticamente dallo scostamento tra reddito dichiarato e standard, ma si consolida solo dopo il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio con il contribuente.
  • Se il contribuente, nel contraddittorio, allega circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento, l’Ufficio deve motivare l’atto impositivo indicando perché tali deduzioni non sono state ritenute attendibili.
  • Ai fini della legittimità dell’avviso, è sufficiente che la motivazione dia conto, anche sinteticamente, dell’esame delle osservazioni difensive del contribuente; non è necessario che l’Amministrazione fornisca una risposta analiticamente esaustiva a ogni singolo rilievo.
  • La valutazione del giudice di legittimità sulla motivazione dell’accertamento resta limitata alla verifica dell’esistenza formale dell’adempimento procedimentale e non può trasformarsi in un riesame del merito dell’apprezzamento tecnico-fattuale compiuto dall’Ufficio o dal giudice di appello.
  • In cassazione non può essere dedotto per la prima volta un vizio che presuppone accertamenti di fatto, né può essere veicolata sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo una censura diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • L’eventuale aggiornamento o evoluzione dello studio di settore non può essere subordinato a circostanze che non incidono sulla corretta individuazione dell’attività esercitata, come la diversa entità di alcuni costi interni quali i compensi ai soci.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.