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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09109/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (risparmiatore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una risparmiatrice, insieme ad altri soggetti poi rimasti estranei al giudizio di legittimità, nei confronti dell’autorità di vigilanza, assumendo che l’ente avesse omesso una corretta vigilanza su alcune società del gruppo SFA, autorizzate a operare nel collocamento fuori sede di prodotti e servizi finanziari. Secondo la prospettazione accolta nei gradi di merito, tali omissioni avrebbero consentito la raccolta di risparmi destinati a società non vigilate o comunque operanti illegittimamente, con conseguente perdita degli investimenti a seguito della procedura concorsuale aperta nei confronti di una di esse. La Corte d’appello aveva confermato solo parzialmente la decisione di primo grado, ricalcolando il danno in relazione a quanto effettivamente insinuato al passivo e percepito in sede concorsuale. Nel ricorso per cassazione l’autorità di vigilanza ha dedotto cinque motivi: (1) falsa applicazione della disciplina del 1974 e del regolamento Consob del 1985, sostenendo che per la sollecitazione indiretta del pubblico risparmio non fosse richiesta la certificazione del bilancio ma solo l’incarico di certificazione e che, comunque, non gravasse su di essa l’onere di provare la correttezza dell’istruttoria; (2) falsa applicazione della disciplina del 1991 e del regolamento Consob del 1991, contestando la rilevanza della mancata acquisizione del casellario giudiziale di un soggetto collegato alla società autorizzanda, nonché l’utilizzabilità degli esiti ispettivi, e affermando che i requisiti richiesti erano solo quelli normativamente previsti; (3) violazione delle norme su responsabilità aquiliana, causalità, onere della prova e motivazione, lamentando la mancata dimostrazione del nesso causale tra le asserite illegittimità autorizzatorie e il danno; (4) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e delle norme sul conto corrente, sostenendo che il contratto quadro non fosse idoneo a fondare rapporti di debito/credito o obbligazioni solidali; (5) violazione delle norme su prova, giudicato e passivo fallimentare, contestando che l’insinuazione al passivo potesse essere usata come prova del credito verso l’autorità convenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, correggendo solo parzialmente la motivazione della sentenza d’appello: ha chiarito che, per la sollecitazione indiretta del pubblico risparmio, non era richiesta la certificazione del bilancio ma l’avvenuto incarico di certificazione; tuttavia ha ritenuto comunque corretto l’esito della Corte territoriale perché l’amministrazione non aveva dimostrato l’adempimento dei propri doveri di istruttoria e vigilanza, in particolare sui requisiti di onorabilità e sulle risultanze ispettive. Ha giudicato infondato anche il terzo motivo, affermando che la Corte d’appello aveva logicamente collegato le omissioni di vigilanza alle autorizzazioni e queste alla possibilità di collocamento dei prodotti che avevano condotto all’investimento poi perduto, senza che la censura introducesse un vero vizio di legittimità ma piuttosto una richiesta di rivalutazione del merito. Ha respinto il quarto motivo, ritenendo plausibile l’interpretazione del contratto quadro data dal giudice di merito, che dal testo negoziale aveva desunto effetti congiunti e una solidarietà attiva. Ha respinto infine il quinto motivo, osservando che la Corte d’appello non aveva attribuito efficacia vincolante al provvedimento di ammissione al passivo nei confronti del terzo, ma lo aveva considerato come elemento probatorio per la quantificazione del danno. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 18, 18-bis, 18-ter, 18-quater, d.l. n. 95 del 1974 convertito dalla L. n. 216 del 1974

    Per la sollecitazione indiretta del pubblico risparmio, il requisito autorizzatorio non è la certificazione del bilancio, ma il conferimento dell’incarico di certificazione; la censura sulla motivazione d’appello è stata corretta solo in parte, senza incidere sull’esito.

  • artt. 2, 3, 7, Regolamento Consob n. 1739 del 1985

    Richiamati per la disciplina dell’autorizzazione al collocamento fuori sede di prodotti e servizi finanziari di terzi.

  • artt. 3, commi 2 e 3, 4, 9, L. n. 1 del 1991

    Richiamati per la disciplina dell’autorizzazione e dell’iscrizione all’albo SIM, con esclusione della necessità di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa applicabile ratione temporis.

  • artt. 5, 7, Regolamento Consob n. 5386 del 1991

    Richiamati come base regolamentare dei controlli e dei requisiti per l’autorizzazione SIM.

  • art. 2043 c.c.

    L’attività discrezionale della pubblica amministrazione, anche tecnica, deve comunque svolgersi entro il limite del neminem laedere; non può tradursi in una scelta di non attivarsi quando emergano significativi indizi di irregolarità.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato nel motivo sul nesso causale e sulla responsabilità; non risulta decisivo ai fini dell’esito, ma nel complesso della censura aquiliana.

  • art. 2697 c.c.

    Laddove sia allegata la radicale omissione dei doveri di vigilanza, grava sulla pubblica amministrazione l’onere di dimostrare l’adempimento concreto dei propri obblighi, secondo il principio di vicinanza della prova.

  • art. 40, comma 2, c.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di nesso causale; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione causale operata in fatto dal giudice di merito.

  • artt. 115, 116, 132, n. 4, c.p.c.

    Invocati per vizio motivazionale e di valutazione probatoria; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio di legittimità, trattandosi di sollecitazione a rivalutare il merito.

  • artt. 1363 e 1854 c.c.

    Richiamati per sostenere una diversa interpretazione del contratto quadro; la Corte ha ritenuto plausibile e non censurabile l’interpretazione del giudice di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo; la Corte ha escluso l’attribuzione di efficacia vincolante esterna al provvedimento di ammissione al passivo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in tema di giudicato; non ritenuto ostativo all’uso del provvedimento concorsuale come elemento probatorio.

  • art. 97 l.fall.

    Richiamato nel quinto motivo in relazione all’insinuazione al passivo; la Corte ha precisato che tale atto è stato valorizzato solo come fatto/prova del danno, non come giudicato opponibile al terzo.

Massime di principio

  • Nelle controversie risarcitorie contro l’autorità di vigilanza, una volta allegata l’omissione dei doveri istituzionali, incombe sulla pubblica amministrazione dimostrare in concreto l’adempimento delle verifiche e dei controlli dovuti, secondo il principio di vicinanza della prova.
  • L’attività discrezionale e tecnica della pubblica amministrazione non è sottratta al parametro dell’art. 2043 c.c.: il limite del neminem laedere impone di attivarsi quando emergano significativi indizi di irregolarità, senza che la discrezionalità possa tradursi in inerzia.
  • In sede di legittimità non è censurabile la ricostruzione del nesso causale compiuta dal giudice di merito se essa è sorretta da una plausibile valutazione probabilistica e non viene specificamente contrastata con una diversa allegazione processuale nei gradi di merito.
  • L’interpretazione del contratto data dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se manifestamente implausibile o contraria ai canoni ermeneutici; se il testo consente letture coerenti, la scelta interpretativa del merito resta insindacabile.
  • Un provvedimento di ammissione al passivo fallimentare può essere utilizzato come elemento probatorio della quantificazione del danno, ma non come giudicato opponibile al terzo estraneo alla procedura.
  • Per la sollecitazione indiretta del pubblico risparmio, la disciplina autorizzatoria va distinta da quella della sollecitazione diretta: il regime dei requisiti deve essere verificato secondo la specifica fattispecie normativa applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioniAzienda
RamiResponsabilità civileProcesso civileCommercialeBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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