Cassazione Civile, Ordinanza n. 20628/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia origina da un atto di pignoramento presso terzi emesso ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 nei confronti del contribuente. In primo grado la CTP aveva accolto l'impugnazione del contribuente, mentre la CTR Campania aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata ('rottamazione ter') ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso; tuttavia l'atto di rinuncia non risultava notificato o comunicato alla controparte costituita.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso non era stata notificata o comunicata all'Agenzia delle Entrate Riscossione, come richiesto dall'art. 390, ultimo comma, c.p.c. Pertanto la rinuncia non era idonea a determinare l'estinzione del processo, ma, essendo indice del venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione, ha determinato comunque l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità, in ragione dell'adesione alla definizione agevolata, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la causa di inammissibilità era sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato come base normativa dell'atto di pignoramento presso terzi oggetto di impugnazione.
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati con visto; in mancanza, non estingue il processo ma rende il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
È richiamato quale norma sulla definizione agevolata ('rottamazione ter') cui il ricorrente ha aderito, determinando la rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'effetto estintivo, deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai rispettivi difensori con visto; in difetto di tali adempimenti non estingue il giudizio.
- Se la rinuncia al ricorso non rispetta i requisiti formali di cui all'art. 390 c.p.c., essa non comporta estinzione ma determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto venir meno dell'interesse a impugnare.
- L'adesione del ricorrente a una definizione agevolata prevista dalla legge può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato non va applicato quando la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta.
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