Parere n. 745/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Salvatore Rossi, in qualità di legale rappresentante dalla Rossi Salvatore & C s.a.s., contro Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Olbia, avverso la delibera della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera della Giunta regionale della Sardegna 5 settembre 2006, n. 36/7, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - primo ambito omogeneo, e degli atti connessi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente, proprietaria di un terreno sito nel Comune di Olbia e interessata a una lottizzazione già approvata dal Comune ma non seguita dalla sottoscrizione della relativa convenzione, ha impugnato il Piano Paesaggistico Regionale e gli atti presupposti e conseguenti. Ha dedotto: eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; incompetenza della Giunta regionale ad approvare un atto avente natura prevalentemente regolamentare; violazione delle norme sulla partecipazione e degli artt. 135 e 143 del d.lgs. 42/2004; violazione degli artt. 41 e 42 Cost.; illegittima partecipazione al procedimento del Comitato scientifico e dei gruppi istruttori; violazione dell’art. 145, comma 2, del d.lgs. 42/2004 per mancato coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale. La questione preliminare esaminata dal Consiglio di Stato ha riguardato, tuttavia, la sussistenza dell’interesse concreto, attuale e personale all’impugnazione diretta del Piano Paesaggistico Regionale, in assenza di un espresso diniego comunale alla sottoscrizione della convenzione di lottizzazione o al rilascio del titolo edilizio.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di interesse e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. L’interesse della società era fondato soltanto sulla possibilità, appresa informalmente, che il Comune non sottoscrivesse la convenzione di lottizzazione perché incompatibile con il Piano Paesaggistico Regionale. Tale prospettazione integrava una lesione meramente possibile e ipotetica, non un pregiudizio attuale e concreto. Le condizioni dell’azione devono sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione; la parte ricorrente deve inoltre fornire la prova dell’interesse ad agire. Il Piano Paesaggistico Regionale, quale atto generale, è direttamente impugnabile solo quando contenga disposizioni immediatamente lesive delle posizioni soggettive. In mancanza di una disposizione immediatamente precettiva e lesiva e di un atto applicativo espresso, l’interesse a ricorrere può sorgere soltanto con l’adozione del diniego concreto, che potrà essere allora impugnato anche per illegittimità derivata o autonoma del Piano.
Osservazioni
Difetto di interesse attuale e concreto
Il ricorso è inammissibile perché, sin dalla sua proposizione, la società non era titolare di un interesse attuale e concreto all’annullamento del Piano Paesaggistico Regionale. L’interesse era collegato alla mera eventualità che il Comune negasse la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione o il rilascio del titolo edilizio.
Mancanza di un atto applicativo lesivo
Non risultava adottato alcun provvedimento espresso del Comune che individuasse una specifica disposizione del Piano immediatamente precettiva e preclusiva della lottizzazione. Le comunicazioni informali non erano sufficienti a radicare l’interesse all’impugnazione diretta del Piano.
Impugnabilità degli atti generali
Gli atti generali dell’amministrazione, quale il Piano Paesaggistico Regionale, sono direttamente impugnabili soltanto quando contengano disposizioni immediatamente lesive. Negli altri casi l’interesse a ricorrere sorge con l’adozione dell’atto applicativo concreto.
Tutela successiva mediante impugnazione del diniego
La dichiarazione di inammissibilità non preclude la tutela dell’interesse della società: ove il Comune neghi effettivamente la sottoscrizione della convenzione o adotti altro provvedimento lesivo, tale atto potrà essere impugnato, contestando anche l’illegittimità del Piano Paesaggistico Regionale.
Norme richiamate
La parte ricorrente è tenuta a fornire la prova della sussistenza dell’interesse ad agire, con le citate caratteristiche della attualità, della concretezza e della personalità.
La disposizione, applicabile anche al ricorso straordinario, richiede che l’interesse ad agire sia personale, concreto e attuale.
per effetto del rinvio esterno
Consente l’applicazione al processo amministrativo delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l’art. 100 c.p.c. sulle condizioni dell’azione.
artt. 135 e 143 d.lgs. 42/2004
Sono stati richiamati dalla ricorrente in relazione al contenuto e alla formazione del Piano Paesaggistico Regionale, ma il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le relative censure.
art. 145, comma 2, d.lgs. 42/2004
È stato invocato dalla ricorrente in relazione al coordinamento del Piano Paesaggistico Regionale con gli strumenti di pianificazione territoriale; la censura non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
artt. 41 e 42 Cost.
Sono stati richiamati dalla ricorrente a sostegno delle doglianze relative alla compressione dell’iniziativa economica, della proprietà e della capacità edificatoria; il Consiglio di Stato non ha deciso tali questioni di merito.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, deve essere personale, concreto e attuale sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione; la sua persistenza deve poter essere verificata dal giudice.
- Non è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la mera possibilità che un atto amministrativo produca in futuro un pregiudizio: il ricorrente deve dimostrare il vantaggio pratico e concreto che deriverebbe dall’accoglimento dell’impugnazione.
- Gli atti generali di pianificazione sono direttamente impugnabili soltanto quando contengono prescrizioni immediatamente lesive e direttamente incidenti sulle posizioni soggettive; in mancanza, l’interesse a ricorrere sorge con l’adozione dell’atto applicativo.
- La comunicazione informale dell’amministrazione circa una futura decisione sfavorevole non sostituisce il provvedimento applicativo lesivo necessario per impugnare direttamente un atto generale.
- L’inammissibilità dell’impugnazione preventiva dell’atto generale non preclude l’impugnazione del successivo atto applicativo, nel cui giudizio potrà essere contestata anche la legittimità dell’atto generale presupposto.
Impugnazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società proprietaria di un terreno nel Comune di Olbia contro la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Olbia. La società ha impugnato la delibera regionale di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - primo ambito omogeneo - e gli atti connessi, sostenendo che il Piano avrebbe impedito la realizzazione di una lottizzazione già approvata dal Comune.
Vicenda fattuale e atti impugnati
La società era proprietaria di un terreno classificato in zona D3 e aveva ottenuto l’approvazione comunale di un piano di lottizzazione. Dopo la trasmissione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, aveva chiesto più volte la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, senza tuttavia ottenere la conclusione dell’iter.
Dopo l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, la società aveva appreso informalmente dal Comune che la convenzione non sarebbe stata sottoscritta perché la lottizzazione sarebbe stata incompatibile con il Piano. Sulla base di tale prospettazione, aveva impugnato:
- la delibera della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7, di approvazione del Piano;
- il decreto del Presidente della Regione n. 82 del 7 settembre 2006, relativo alla pubblicazione della delibera;
- la delibera della Giunta regionale 24 maggio 2006, n. 22/3, di adozione del Piano;
- il decreto del Presidente della Regione n. 46 del 24 giugno 2006, relativo alla pubblicazione della delibera di adozione.
Motivi di ricorso
La società ha dedotto plurimi vizi, tra cui:
- eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento;
- incompetenza della Giunta regionale ad approvare un atto ritenuto avente natura prevalentemente regolamentare;
- violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento e degli artt. 135 e 143 del d.lgs. 42/2004;
- violazione degli artt. 41 e 42 Cost., in relazione alla compressione della capacità edificatoria, della proprietà e dell’iniziativa economica;
- illegittima istituzione e partecipazione al procedimento del Comitato scientifico e dei gruppi istruttori degli Uffici del Piano;
- violazione dell’art. 145, comma 2, del d.lgs. 42/2004, per mancato coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale.
Il Consiglio di Stato non ha esaminato tali censure nel merito, poiché ha accolto l’eccezione preliminare relativa alla carenza di interesse.
Evoluzione del procedimento consultivo
Nel corso dell’esame il Consiglio di Stato ha adottato più pareri interlocutori, chiedendo di verificare la permanenza dell’interesse della ricorrente e di acquisire elementi sul mutato quadro normativo e giurisprudenziale in materia di pianificazione paesaggistica.
Sono stati richiamati, in particolare, gli interventi della Corte costituzionale sulle disposizioni della legge regionale Sardegna 13 luglio 2020, n. 21, tra cui le sentenze 23 dicembre 2021, n. 257, e 28 gennaio 2022, n. 24. La Regione Sardegna ha infine trasmesso una relazione nel 2025, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Condizioni dell’azione e interesse a ricorrere
Il Collegio ha ricordato che le condizioni dell’azione nel processo amministrativo sono la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere. L’interesse consiste nel vantaggio pratico e concreto che il ricorrente potrebbe ottenere dall’accoglimento dell’impugnazione e deve essere diretto, concreto, attuale e personale.
Tale requisito deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione. Ai sensi dell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo attraverso l’art. 39, comma 1, c.p.a., spetta alla parte ricorrente fornire la prova della sussistenza dell’interesse ad agire.
Applicazione al caso concreto
Secondo il Consiglio di Stato, la società non aveva impugnato un provvedimento concretamente lesivo. Al momento della proposizione del ricorso esisteva soltanto la possibilità che il Comune non sottoscrivesse la convenzione di lottizzazione o non rilasciasse il titolo edilizio.
La società aveva quindi agito per tutelarsi da un danno futuro e meramente eventuale. Inoltre, non risultava adottato alcun atto espresso del Comune che individuasse una specifica disposizione del Piano immediatamente precettiva e direttamente impeditiva della lottizzazione.
Le informazioni informali ricevute dal Comune non erano sufficienti a dimostrare l’attualità della lesione. In assenza di un diniego formale, mancava il necessario atto applicativo dal quale potesse derivare un pregiudizio concreto.
Impugnazione degli atti generali di pianificazione
Il Piano Paesaggistico Regionale è stato qualificato come atto generale. Gli atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando contengano prescrizioni immediatamente lesive delle posizioni soggettive dei destinatari.
Quando, invece, l’atto generale non produce una lesione immediata, l’interesse a ricorrere si radica soltanto con l’adozione del successivo atto applicativo. Non è sufficiente una potenzialità lesiva ipotetica o futura.
Il Collegio ha pertanto rilevato che, ove il Comune avesse effettivamente negato la sottoscrizione della convenzione, la società avrebbe potuto impugnare tale diniego e contestare in quella sede anche l’illegittimità del Piano Paesaggistico Regionale.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile per difetto originario di interesse concreto e attuale. La decisione è stata adottata senza esaminare nel merito le censure relative alla competenza della Giunta regionale, alla formazione e ai contenuti del Piano, alla partecipazione procedimentale e al coordinamento con la pianificazione territoriale.
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