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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11935/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione nel 2019, fondata su un avviso di addebito INPS e su due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, già oggetto di precedenti giudizi tributari. Dopo che la Corte di cassazione, con ordinanza poi impugnata per revocazione, aveva ritenuto che il titolo della riscossione fosse la sentenza di CTR del 2014 e non quella del 2017, il contribuente ha proposto ricorso per revocazione deducendo errore determinato da dolo processuale dell'Agenzia delle Entrate. In particolare ha sostenuto che l'Agenzia, nel ricorso per cassazione definito con l'ordinanza revocanda, avrebbe prodotto in modo incompleto e fuorviante la sentenza della CTP di Milano n. 5667/2015, omettendone la prima pagina nella quale erano indicati anche gli avvisi di accertamento, così inducendo la Corte a ritenere che il giudizio del 2017 riguardasse solo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e non anche gli atti presupposti. Il ricorrente ha quindi chiesto la revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 1 c.p.c., affermando di aver proposto l'impugnazione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e chiedendo anche la sospensione dell'efficacia del provvedimento e dell'intimazione esattoriale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non sussistesse il dolo processuale revocatorio, perché l'Agenzia non aveva posto in essere artifici o raggiri idonei a impedire la difesa avversaria o a sviare l'accertamento della verità: il ricorrente stesso aveva ammesso che la sentenza della CTP era stata prodotta integralmente e quindi la Corte poteva esaminarla nella sua completezza. Inoltre, l'omessa riproduzione del frontespizio della sentenza non era decisiva, poiché dagli atti e soprattutto dal contenuto motivazionale della sentenza risultava chiaramente che il giudizio riguardava l'impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria e non degli avvisi di accertamento; in ogni caso l'eventuale problema si collocava sul piano dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., non su quello dell'errore revocatorio. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di sospensione, condannato il ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come base normativa dell'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione.

  • art. 1, commi 537 e seguenti, L. n. 228 del 2012

    richiamati nel precedente contenzioso sulla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e sulla procedura di sospensione/annullamento della riscossione.

  • art. 1, comma 540, L. n. 228 del 2012

    la Corte ribadisce che l'effetto della procedura è l'annullamento delle partite di ruolo non risposte dall'ente creditore, non del titolo giuridico presupposto.

  • art. 2953 c.c.

    la pretesa definitivamente accertata può essere riscossa nel termine di prescrizione decennale.

  • art. 395, primo comma, n. 1 c.p.c.

    la revocazione per dolo processuale richiede una condotta fraudolenta con artifici o raggiri idonei a paralizzare la difesa e a impedire al giudice l'accertamento della verità; non bastano mendacio, false allegazioni o reticenze.

  • art. 88 c.p.c.

    la mera violazione dei doveri di lealtà e probità non integra, di per sé, il dolo processuale revocatorio.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    l'eventuale difetto di specificità o la mancata integrale riproduzione di un documento nel ricorso per cassazione attiene all'onere di specificità, ma non costituisce errore revocatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per integrare il dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c. non basta una condotta scorretta o non pienamente leale della parte, né sono sufficienti omissioni, reticenze o allegazioni inesatte: occorre un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretata in artifici o raggiri oggettivamente idonei a sviare la difesa avversaria e a impedire al giudice di conoscere la verità.
  • La revocazione non può essere utilizzata per correggere contestazioni attinenti alla specificità del ricorso per cassazione o alla corretta riproduzione degli atti: tali profili, anche se fondati, restano sul piano dell'art. 366 c.p.c. e non danno luogo, di per sé, a errore revocatorio.
  • Quando il documento asseritamente occultato o riprodotto in modo incompleto è comunque stato prodotto integralmente in giudizio ed è quindi conoscibile dal giudice, manca l'idoneità decettiva richiesta per il dolo processuale revocatorio.
  • Ai fini dell'individuazione dell'oggetto del giudizio occorre guardare primariamente al contenuto motivazionale della sentenza e non a eventuali elenchi o intestazioni formali che risultino contrari o imprecisi rispetto alla motivazione.
  • La procedura di sospensione/annullamento delle partite di ruolo prevista dalla legge 228/2012 incide sul ruolo e sulla riscossione, ma non travolge automaticamente il titolo giuridico sottostante se questo resta valido e definitivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDanno non patrimoniale

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