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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19180/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un’intimazione di pagamento notificata da un agente della riscossione per il recupero di un credito derivante da una precedente ordinanza-ingiunzione di una provincia. La destinataria dell’atto deduceva la prescrizione quinquennale del credito, sostenendo che la cartella presupposta non fosse stata validamente notificata e quindi non avesse interrotto il termine prescrizionale. Il tribunale respingeva l’opposizione ritenendo regolare la notifica della cartella; la corte d’appello confermava, osservando che la notifica era stata eseguita nelle forme dell’irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, dopo verifiche anagrafiche e un ulteriore tentativo di notifica. In cassazione la ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, assumendo che la mera annotazione "recapito infruttuoso si richiede visura" non bastasse a dimostrare le ricerche prescritte per la notifica in caso di irreperibilità assoluta e che, in realtà, la notifica fosse stata eseguita senza adeguate ricerche; il secondo motivo, non esaminato perché assorbito, non è specificato nel testo disponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo invalida la notificazione della cartella eseguita nelle forme dell’irreperibilità assoluta perché nell’avviso di ricevimento e nella relata non risultava attestata in modo chiaro l’effettiva effettuazione delle ricerche e il loro esito. Ha affermato che tale attestazione è requisito formale indispensabile per la validità della notifica e che non rileva l’eventuale svolgimento materiale delle ricerche se esse non sono riportate nell’atto notificatorio. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza d’appello e ha rinviato alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    notifica in caso di irreperibilità assoluta

    per la validità della notifica semplificata occorre che dal contesto della relata o degli atti notificatori risulti l’effettiva effettuazione delle ricerche e il loro esito; la sola attestazione generica o l’eventuale svolgimento in fatto non bastano

  • art. 26, commi 4 e 6, d.P.R. 602/1973

    richiamo per la notifica delle cartelle

    la disciplina della notifica della cartella richiama le forme semplificate dell’art. 60 d.P.R. 600/1973

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente come regola generale sull’onere della prova, non decisivo nella motivazione

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    affissione dell’avviso nell’albo del comune

    la forma semplificata presuppone irreperibilità assoluta accertata mediante ricerche concretamente svolte e attestate

Massime di principio

  • Nella notificazione semplificata per irreperibilità assoluta, l’atto è valido solo se la relata o gli atti notificatori attestano in modo chiaro le ricerche effettivamente svolte e il relativo esito; la mera formula di stile o un riferimento generico a una "visura" non sono sufficienti.
  • Se la notificazione dell’atto potenzialmente interruttivo della prescrizione è invalida perché non consente di verificare che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, essa non produce effetto interruttivo della prescrizione.
  • L’eventuale svolgimento in fatto delle ricerche non sana la mancanza della loro attestazione formale nell’atto notificatorio, requisito che può essere contestato con gli ordinari mezzi di impugnazione del procedimento notificatorio.
  • Per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta, l’accertamento del giudice di merito sull’esistenza materiale di verifiche non sostituisce il necessario requisito formale dell’attestazione delle ricerche nell’atto di notifica.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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