Cassazione Civile, Ordinanza n. 19180/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un’intimazione di pagamento notificata da un agente della riscossione per il recupero di un credito derivante da una precedente ordinanza-ingiunzione di una provincia. La destinataria dell’atto deduceva la prescrizione quinquennale del credito, sostenendo che la cartella presupposta non fosse stata validamente notificata e quindi non avesse interrotto il termine prescrizionale. Il tribunale respingeva l’opposizione ritenendo regolare la notifica della cartella; la corte d’appello confermava, osservando che la notifica era stata eseguita nelle forme dell’irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, dopo verifiche anagrafiche e un ulteriore tentativo di notifica. In cassazione la ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, assumendo che la mera annotazione "recapito infruttuoso si richiede visura" non bastasse a dimostrare le ricerche prescritte per la notifica in caso di irreperibilità assoluta e che, in realtà, la notifica fosse stata eseguita senza adeguate ricerche; il secondo motivo, non esaminato perché assorbito, non è specificato nel testo disponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo invalida la notificazione della cartella eseguita nelle forme dell’irreperibilità assoluta perché nell’avviso di ricevimento e nella relata non risultava attestata in modo chiaro l’effettiva effettuazione delle ricerche e il loro esito. Ha affermato che tale attestazione è requisito formale indispensabile per la validità della notifica e che non rileva l’eventuale svolgimento materiale delle ricerche se esse non sono riportate nell’atto notificatorio. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza d’appello e ha rinviato alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973
notifica in caso di irreperibilità assoluta
per la validità della notifica semplificata occorre che dal contesto della relata o degli atti notificatori risulti l’effettiva effettuazione delle ricerche e il loro esito; la sola attestazione generica o l’eventuale svolgimento in fatto non bastano
art. 26, commi 4 e 6, d.P.R. 602/1973
richiamo per la notifica delle cartelle
la disciplina della notifica della cartella richiama le forme semplificate dell’art. 60 d.P.R. 600/1973
richiamato solo indirettamente come regola generale sull’onere della prova, non decisivo nella motivazione
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973
affissione dell’avviso nell’albo del comune
la forma semplificata presuppone irreperibilità assoluta accertata mediante ricerche concretamente svolte e attestate
Massime di principio
- Nella notificazione semplificata per irreperibilità assoluta, l’atto è valido solo se la relata o gli atti notificatori attestano in modo chiaro le ricerche effettivamente svolte e il relativo esito; la mera formula di stile o un riferimento generico a una "visura" non sono sufficienti.
- Se la notificazione dell’atto potenzialmente interruttivo della prescrizione è invalida perché non consente di verificare che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, essa non produce effetto interruttivo della prescrizione.
- L’eventuale svolgimento in fatto delle ricerche non sana la mancanza della loro attestazione formale nell’atto notificatorio, requisito che può essere contestato con gli ordinari mezzi di impugnazione del procedimento notificatorio.
- Per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta, l’accertamento del giudice di merito sull’esistenza materiale di verifiche non sostituisce il necessario requisito formale dell’attestazione delle ricerche nell’atto di notifica.
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