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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21960/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello per porto ingiustificato di due coltelli qualificati come strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ha proposto ricorso per cassazione con due censure. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato compiutamente tutte le circostanze della condotta nel negare la particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo ha lamentato violazione dell'art. 4, comma 3, l. 110/1975 per genericità della motivazione, contestando la tenuta argomentativa della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano meramente riproduttivi delle censure già esaminate e disattese in appello, senza alcun effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare ulteriori elementi idonei a superarla. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere esaminata alla luce di tutte le circostanze del caso, ma in cassazione la censura sul diniego deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito.

  • art. 4, comma 3, l. 110/1975

    La doglianza sulla genericità della motivazione è stata ritenuta inammissibile perché non si è confrontata con la motivazione della sentenza di appello.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    In cassazione la censura deve investire un effettivo vizio di motivazione; è aspecifica la doglianza che si limiti a riproporre questioni già decise senza confronto con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è aspecifico quando non si correla alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre in sede di legittimità le medesime doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la risposta motivazionale del giudice di merito.
  • La deduzione di un vizio di motivazione richiede l'indicazione di profili effettivamente idonei a scardinare la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una generica reiterazione delle contestazioni già disattese.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere censurato in cassazione solo con argomentazioni puntuali e specifiche, non con mere affermazioni di dissenso rispetto alla valutazione di merito.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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