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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26999/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 26/09/2022 disponendo la custodia cautelare in carcere a carico del Ferrazzo per plurimi reati: associazione di tipo mafioso (art.416-bis), reati ambientali connessi allo smaltimento illecito di legno cippato e conferimento a centrali a biomassa (capo 6 e 7), intestazione fittizia di un locale e reati estorsivi/illecita concorrenza (capi 15-18), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 d.P.R. 309/90, capo 20) e altri reati connessi. Il ricorrente deduceva carenza di elementi individualizzanti e vizio di motivazione, lamentando che la decisione si fosse fondata essenzialmente sul fatto che egli fosse considerato capo della 'Locale di Mesoraca' senza fornire riscontri concreti; contestava inoltre la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) alla luce del decorso del tempo e del suo stato di salute. Infine, la difesa aveva prodotto in udienza una ricerca scientifica dell'Universita Federico II di Napoli sulla qualita e definizione della biomassa, deducendone l'assoluta rilevanza ai fini della valutazione degli addebiti connessi alle centrali a biomassa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la legittimita' della valutazione del Tribunale del riesame e ha rigettato le censure con riguardo ai capi relativi all'associazione mafiosa (art.416-bis, capo 1), ai reati di estorsione/illecita concorrenza e intestazione fittizia (capi 15-18) e all'associazione per traffico di stupefacenti (capo 20), ritenendo congrua la motivazione basata su dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, osservazioni e sequestri e legittima l'applicazione della misura carceraria alla luce della presunzione di pericolosita' prevista dall'art.275, comma 3, cod. proc. pen. Tuttavia, la Corte ha accolto il motivo relativo ai reati connessi allo smaltimento/gestione del legno cippato (capi 6 e 7), ritenendo che il Tribunale del riesame non avesse esaminato la memoria difensiva depositata in udienza contenente la ricerca dell'Universita Federico II, documento potenzialmente decisivo sulla qualita' della biomassa e quindi sulla gravita' indiziaria. Per tale omessa valutazione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi 6 e 7 e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame in piena autonomia decisionale; il ricorso e' stato respinto per il resto. La cancelleria dovra' adempiere agli obblighi di legge indicati (art.94 disp. att.).

Norme richiamate

  • art.309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame cautelare; utilizzata come base per la richiesta di riesame e richiamata con riferimento all'obbligo del Tribunale di decidere anche sugli elementi depositati in udienza (art.309, comma 9). La Corte ricorda che le memorie e gli elementi prodotti in udienza possono essere decisivi e devono essere valutati.

  • art.416-bis cod. pen.

    Principale disposizione relativa all'associazione di tipo mafioso. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori, le intercettazioni e le attivita' investigative costituiscano gravi indizi idonei a confermare l'appartenenza e il ruolo di vertice dell'indagato nella 'Locale di Mesoraca'.

  • art.74 d.P.R. 309/90

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che il complesso indiziario (dichiarazioni di collaboratori, scambi di direttive, disponibilita' di luoghi di stoccaggio, rotte estere) sia coerente con la sussistenza di una associazione di questo tipo con Ferrazzo al vertice.

  • art.275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsione della presunzione relativa di pericolosita' sociale per gli indagati per reati di mafia. La Corte ha richiamato che tale presunzione puo' essere superata solo mediante elementi concreti che dimostrino la definitiva cesura dei rapporti con l'organizzazione; in mancanza, il giudice della cautela non ha onere di argomentare positivamente la sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art.606 cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di impugnazione per cassazione. Il ricorrente ha fondato i motivi di ricorso su questa previsione (violazione di legge e vizio di motivazione), che la Corte ha esaminato nei limiti del controllo di legittimita'.

  • art.325 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata dalla Corte in relazione alla deducibilita' in Cassazione dell'omesso esame di memorie difensive: l'omesso esame puo' determinare nullita' solo se la memoria conteneva temi potenzialmente decisivi e il provvedimento impugnato e' rimasto del tutto silente sul punto.

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della riproduzione della motivazione del provvedimento di iniziativa; la Corte sottolinea che il riesame puo' riproporre le argomentazioni del provvedimento originario nei limiti previsti, purché accompagnate da adeguata analisi e ragioni del nuovo giudizio.

  • art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi all'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • La Cassazione in materia di misure cautelari non rivede i fatti ma verifica la congruenza e l'adeguatezza della motivazione: il giudice del merito deve indicare le emergenze processuali che determinano il convincimento.
  • Le dichiarazioni di piu' collaboratori di giustizia, se convergenti e incrociate con intercettazioni e sequestri, possono costituire riscontri idonei a fondare la gravita' indiziaria e l'attribuzione di un ruolo apicale in una consorteria mafiosa.
  • Per i delitti connessi alla mafia e per l'associazione di stupefacenti, opera una presunzione relativa di pericolosita' (art.275, comma 3): la difesa deve produrre elementi concreti e specifici per dimostrare la definitiva rottura dei legami con l'organizzazione affinche' la presunzione sia superata.
  • L'omesso esame da parte del Tribunale del riesame di memorie difensive depositate in udienza puo' determinare l'annullamento del provvedimento quando la memoria introduce temi nuovi o documenti potenzialmente decisivi (es. ricerche tecniche o scientifiche rilevanti per la fattispecie).
  • La mera decorrenza del tempo non e' di per se' sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione dei reati; eventuali profili di salute utilizzati per chiedere una misura meno afflittiva devono essere specificamente allegati e documentati.
  • In sede di ricorso per cassazione e' piu' efficace articolare censure specifiche e puntuali (esaminando omissioni di prova o di motivazione) piuttosto che generiche richieste di riconsiderazione del peso delle prove.

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