Cassazione Penale, Sentenza n. 26944/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 23/11/2023 che aveva, in sintesi, confermato la responsabilità per reati di traffico di stupefacenti (con taluni capi riqualificati ai sensi dell'art.73 co.5 DPR 309/90 e altri estinti per prescrizione), confermato la responsabilità per rapina aggravata in concorso su taluni imputati e rideterminato le pene pecuniarie. Le censure principali erano: vizio processuale per mancata rinnovazione della testimonianza della persona offesa (DOJA), insufficienza e contraddittorietà della motivazione rispetto alle intercettazioni (cosiddetta "droga parlata"), mancato riconoscimento della lieve entità ex art.73 co.5 DPR 309/90, travisamento delle fonti probatorie, errata qualificazione del concorso e disapplicazione del concorso anomalo, nonché doglianze sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Ha ritenuto legittima l'utilizzazione, ai fini decisori, delle dichiarazioni già raccolte in primo grado (anche mediante lettura) quando non sia necessaria la rinnovazione e/o quando le parti ne abbiano autorizzato l'uso; ha confermato la valutazione del giudice di merito circa l'interpretazione delle intercettazioni (anche se criptiche) ritenendola coerente, logica e sorretta da riscontri e indizi; ha condiviso la valutazione di esclusione della ipotesi di lieve entità ex art.73 co.5 DPR 309/90 quando emergano elementi di organizzazione, quantitativi non trascurabili, qualità dello stupefacente e modalità ripetute di smercio; ha ritenuto corretta la ricostruzione della partecipazione alla rapina e la esclusione del concorso anomalo e della partecipazione di minima importanza per i profili fattuali emersi; ha altresì confermato la determinazione delle pene e il rigetto delle attenuanti generiche, nei limiti del potere discrezionale del giudice di merito. In definitiva, sono stati respinti i ricorsi e confermate, nei termini illustrati nella motivazione, le statuizioni di merito (comprese le riqualificazioni, le assoluzioni per alcuni capi e le estinzioni per prescrizione già decise dalla Corte territoriale).
Norme richiamate
art.73 comma 5 DPR 309/90
La deroga per la lieve entità può essere riconosciuta solo dopo valutazione complessiva; la Corte ha confermato che se emerge organizzazione, qualità e quantitativi non trascurabili la fattispecie di lieve entità va esclusa
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza richiede un contributo causale realmente marginale; la Corte ha ritenuto che la mera presenza non sia sufficiente per riconoscerla
Il concorso anomalo è configurabile solo se l'evento più grave non era prevedibile e non deriva da disposizione intenzionale né da fattori prevedibili: la Corte ha escluso il concorso anomalo perché la rapina era prevedibile nell'ambito della spedizione punitiva
Criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto motivato il rigetto delle attenuanti sulla base di precedenti e della gravità della condotta
Modifica dell'effetto automatico delle attenuanti generiche per gli incensurati; la Corte ricorda che il beneficio richiede specifica motivazione
Codice di procedura penale artt.511, 514, 525, 530, 192
art.511, art.514, art.525 comma 2, art.530, art.192 cod. proc. pen.
Regole sulla utilizzazione delle prove già assunte e sulla rinnovazione delle prove in caso di mutamento del collegio; la Corte ha confermato la possibilità di utilizzazione mediante lettura quando non sia necessaria la rinnovazione o le parti abbiano autorizzato
Massime di principio
- Le intercettazioni, anche se 'droga parlata' e con linguaggio criptico, possono costituire prova decisiva se risultano gravi, precise, concordanti e resistenti a obiezioni; il loro significato resta valutazione di merito non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità
- Le dichiarazioni rese in primo grado possono essere utilizzate in appello o in sede di Cassazione mediante lettura quando la rinnovazione non sia necessaria o sia stata autorizzata dalle parti; l'eccezione per mutamento del collegio è limitata
- Per riconoscere la lieve entità ex art.73 co.5 DPR 309/90 è richiesta una valutazione complessiva: il dato quantitativo non è l'unico criterio; elementi come qualità della droga, continuità, organizzazione, modalità di comunicazione e capacità di approvvigionamento possono escluderla
- Il concorso anomalo (art.116 c.p.) ha soglia elevata: l'evento più grave deve essere realmente imprevedibile rispetto al contributo del partecipante; la semplice partecipazione o il ruolo di fiancheggiatore possono comunque integrare responsabilità piena se l'evento era prevedibile
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche rientrano in ampia discrezionalità del giudice di merito e risultano inammissibili in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica
- I motivi di cassazione devono confrontarsi in modo concreto e critico con la motivazione impugnata: censure meramente avversative o generiche che non indicano profili di manifesta illogicità sono inammissibili
- Se il giudice di merito integra la valutazione probatoria con riscontri (sequestri, arresti, correlazioni tra intercettazioni e eventi cronologici), l'interpretazione delle captazioni acquista maggiore solidità probatoria e difficilmente è ribaltabile in sede di legittimità
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